Appalti

La diffida accertativa va notificata solamente all'esecutore dei lavori

L’Ispettorato nazionale del Lavoro: per gli altri responsabili comunicabile il debito accertato

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di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

La diffida accertativa per crediti patrimoniali impartita dall'ispettore del lavoro deve ritenersi limitata al soggetto che «direttamente utilizza la prestazione lavorativa, con conseguente esclusione del coinvolgimento di tutti gli altri soggetti responsabili solidali di cui all'articolo 29, comma 2, del Dlgs n. 276/2003 interessati nella filiera dell'appalto». È tale l'interpretazione che, in materia di appalti, l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la lettera circolare 1107/2020 di ieri, dà alla portata dell'articolo 12 del Dlgs n. 124/2004 come modificato dal Dl 76/2020 (convertito dalla legge 120/2020), richiamando l'interpretazione a suo tempo data dal ministero del Lavoro con la circolare 5 dell'11 febbraio 2011. In tale occasione, infatti, il ministero aveva chiarito che negli appalti la diffida accertativa validata va «comunicata» a tutti i responsabili in solido (committente, appaltatore e subappaltatore), non escludendo, una volta che la diffida avesse acquistato natura di titolo esecutivo, di comunicare il debito accertato a tutti gli ulteriori soggetti coinvolti nella filiera, nonché al lavoratore interessato perché potesse attivarsi ai sensi del citato articolo 29 comma 2, del Dlgs ù276/2003.

Il regime di solidarietà di cui è stato fatto sopra cenno non è illimitato o indeterminato. Esso incontra, infatti, dei limiti temporali, riferiti al periodo di esecuzione del contratto di appalto, nonché, per esigere i crediti nei confronti del responsabile solidale, al termine decadenziale di due anni decorrente dalla data di cessazione dell'appalto, non trovando dunque applicazione nel contratto di somministrazione. Si riscontra, poi, un ulteriore limite di natura soggettiva, nel senso che la richiesta di pagamento da parte del lavoratore è legittimata soltanto nei confronti del responsabile in solido che esercita attività di impresa o professionale, escludendo, quindi, l'utilizzatore che sia persona fisica, il quale, a sua volta, non potrà essere destinatario di diffida accertativa. Nella circolare dell'Ispettorato nazionale si chiarisce anche che, sempre in materia di appalti, qualora si siano succeduti nel tempo più soggetti utilizzatori, la diffida accertativa dovrà tener conto dell'esatto periodo di riferimento di ciascun appalto.

Analoga precisazione vale ovviamente in caso di più appalti contestuali, nel senso che l'ammontare complessivo del credito maturato dal lavoratore deve essere riproporzionato al numero di ore impegnate dal lavoratore nei rispettivi appalti. In caso di proposizione di differenti rimedi alla diffida accertativa da parte del medesimo obbligato mediante la presentazione (in tempi diversi o contestuale e sempre nel rispetto del termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'atto), del ricorso ed istanza di conciliazione, l'ufficio darà corso all'istanza trasmessa per ultima, nella presunzione che questa assorba la prima.Nel caso in cui vengano proposti contestualmente sia l'istanza di conciliazione, sia il ricorso, l'ufficio darà seguito unicamente al ricorso, inteso quale iniziativa tesa a verificare nel merito le determinazioni assunte in sede ispettiva.

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