Personale

La Pa ha facoltà ma non obbligo di riammettere in servizio il dipendente che si è dimesso e poi ci ha ripensato

Si deve tener conto in via preminente, se non esclusiva, dell'interesse proprio dell'amministrazione

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di Pietro Alessio Palumbo

Lo Statuto degli impiegati civili dello Stato stabilisce fin dal 1957 che al dipendente pubblico non è concesso alcun diritto alla riammissione in servizio dopo che si sia volontariamente dimesso per dedicarsi ad altre attività. Al riguardo l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità in relazione non solo alla situazione di organico ma anche a ogni altra esigenza organizzativa o di servizio che possa determinare il diniego. Secondo il Tar Lazio-Roma (sentenza n. 751/2022) la Pa deve infatti tener conto in via preminente, se non esclusiva, dell'interesse proprio dell'Amministrazione datrice di lavoro, senza che la decisione neppure possa ritenersi soggetta a un obbligo motivazionale più stringente sulle ragioni del «no» qualora l'ex dipendente abbia provato di avere persino accresciuto le proprie capacità e professionalità.

Per la riammissione in servizio di un ex dipendente la disciplina del pubblico impiego conferisce all'Amministrazione una "facoltà" il cui esercizio è subordinato all'apprezzamento dei presupposti che ritiene più ragionevoli e opportuni. La latitudine della discrezionalità dell'amministrazione in materia di riammissione in servizio dell'ex dipendente investe un "bilanciamento" tra il legittimo interesse del richiedente e tutti gli altri interessi pubblici implicati. E questa libertà di valutazione è di tale portata e ampiezza da restringere anche il campo dell'eventuale giudizio del giudice amministrativo entro i confini della sola verifica di un eventuale eccesso di potere o di una palese insensatezza della scelta della Pa. Ecco perché il requisito della motivazione del diniego deve ritenersi soddisfatto anche quando le ragioni della decisione risultino da altro atto dell'Amministrazione (come un parere, una proposta, un rapporto tecnico), richiamato dal provvedimento e reso disponibile al momento della comunicazione al destinatario; ovvero indicando e rendendo comunque disponibili gli atti cui si fa rinvio.

Lo Statuto degli impiegati civili dello Stato nello stabilire che l'impiegato cessato dal servizio per dimissioni può essere riammesso in servizio, rimette l'accoglimento o il rigetto dell'istanza dell'interessato a una motivazione relativa alla situazione di organico o ad altra esigenza organizzativa con riguardo alla concreta sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi "nuovamente" della prestazione lavorativa del dipendente che si è dimesso. Inoltre l'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione al riguardo non le impedisce l'adozione una tantum di criteri di massima, anche molto restrittivi, al fine di procedere alla valutazione univoca delle domande di riammissione in servizio (quale nella vicenda il riferimento al limite di età). Con ciò auto-vincolando in senso condizionante il proprio potere futuro di respingere le domande degli ex dipendenti; a beneficio della certezza dei rapporti, della semplificazione e velocità delle procedure, e soprattutto per evitare di incorrere in disparità di trattamento.

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