I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di danno erariale e restituzione di somme indebitamente percepite

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di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Danno erariale – Somme indebitamente percepite – Quantificazione somme da restituire

La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "In ipotesi di danno erariale conseguente all'omesso versamento dei compensi di cui all'art. 53, comma 7 e seguenti, del d.lgs n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d'acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile".

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. Riunite in sede giurisdizionale, n. 4/2021/QM, n. 24/2020/QM e n.
26/2019/QM
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 12564, 12565, 12566, 12567, 12568 del 22 maggio 2018

Riferimenti normativi
Legge n. 102/2009
Art. 53, comma 7 e seguenti, D.lgs. n. 165/2001
Art. 1, comma 1-bis, Legge n. 20/1994
Artt. 1123 e 2041 c.c.
Artt. 5, 81, 97, 114, 117, 119 e 120 Cost. novellati dalla Legge costituzionale n. 1/2012

Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale, Sentenza n. 13/2021/SR/QM/SEZ del 11.10.2021

Danno erariale – Incarichi non autorizzati – Esclusività prestazione dipendente pubblico – Somme indebitamente percepite – Responsabilità amministrativa

La Corte ha evidenziato che il rapporto di lavoro pubblico è, storicamente, caratterizzato da un regime di incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico a tempo pieno è tendenzialmente preclusa la possibilità di svolgere attività extralavorative. La ratio di tale divieto va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico ("I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", art. 98 Cost.), finalizzato a preservare le energie del lavoratore e a tutelare il buon andamento della P.A.. Ciò perché la prestazione di attività lavorative supplementari, non previamente autorizzate dall'amministrazione di appartenenza, "incide negativamente sulle prestazioni lavorative rese presso la struttura pubblica nei cui confronti l'interessato ha l'obbligo di dedicarsi completamente". La violazione delle citate disposizioni, attraverso la prestazione di attività non autorizzate, costituisce, dunque, fonte di responsabilità amministrativa, in quanto tali prescrizioni sono preordinate a garantire il proficuo svolgimento delle mansioni dei pubblici dipendenti, attraverso il previo controllo dell'Amministrazione sulla possibilità, per gli stessi, d'impegnarsi in un'ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d'istituto. Ad ulteriore conferma dell'assunto, e con contenuto peraltro non innovativo ma ricognitivo, è intervenuta la legge n. 190 del 2012 (c.d. legge anticorruzione), sancendo espressamente che: "L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti".

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione I Appello, n. 255/2018
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, n. 2/2019
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Toscana, n. 79/2017
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Veneto, n. 118/2016
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Marche, n.109/2012 e n.108/2012
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25769/2015 e n. 22688/2011

Riferimenti normativi
Art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 125/2013
Art. 1, comma 42, Legge n. 190/2012
Art. 53, comma 6 e seguenti, D.lgs. n. 165/2001
Legge n. 662/1996
Art. 1, commi 1-bis e 2, Legge n. 20/1994
Art. 60 D.P.R. n. 3/1957
Artt. 1123 e 2725 c.c.
Art. 98 Cost.

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, Sentenza n. 225/2021/R del 17.06.2021

Danno erariale – Incarichi non autorizzati – Quantificazione somme da restituire – Riversamento somme indebitamente percepite

La Corte ha chiarito che la condanna del convenuto deve essere commisurata agli interi compensi percepiti, al lordo delle imposte e delle altre ritenute previdenziali e fiscali. Il legislatore, infatti, nello stabilire l'obbligo di riversamento delle somme percepite a fronte di incarichi non autorizzati, dalla violazione del quale consegue il giudizio dinanzi a questa Corte, si riferisce al compenso "dovuto"; il danno cagionato all'ente di appartenenza è, pertanto, commisurato all'ammontare del compenso non riversato, non invece alla somma della quale il pubblico dipendente abbia mantenuto la disponibilità a proprio vantaggio al netto degli obblighi fiscali e contributivi. Peraltro, i versamenti di natura tributaria e previdenziale, così come le relative dichiarazioni, costituiscono adempimenti di obblighi di legge che gravano direttamente sul percettore e attengono a rapporti giuridici del tutto diversi (quanto a contenuto e soggetti) rispetto a quello intercorrente tra il dipendente e l'amministrazione di appartenenza.

Riferimenti giurisprudenziali

Corte dei conti, Sez. Riunite in sede giurisdizionale, n. 24/2020/QM
Corte dei conti, Sezione III Appello, n. 103/2020
Corte dei conti, Sezione I Appello, n. 11/2020 e n. 240/2018
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, n. 53/2019 e n. 192/2017
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Puglia, n. 1558/2013
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Liguria, n. 50/2013
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Campania, n. 14/2010

Riferimenti normativi
Art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in Legge
n. 125/2013
Art. 1, comma 42, Legge n. 190/2012
Art. 53, comma 6 e seguenti, D.lgs. n. 165/2001
Legge n. 662/1996
Art. 1, commi 1-bis e 2, Legge n. 20/1994
Art. 60 D.P.R. n. 3/1957
Artt. 1123 e 2725 c.c.
Art. 98 Cost.

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, Sentenza n. 225/2021/R del 17.06.2021

Danno erariale – Incarichi non autorizzati – Riversamento somme indebitamente percepite – Responsabilità amministrativa

La Corte ha ricordato che per i dipendenti pubblici la materia delle incompatibilità e del cumulo d'impieghi e incarichi è regolata dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), il cui art. 53, comma 7, ha disposto l'impossibilità, per essi, di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. L'assenza di autorizzazione determina, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.lgs. n.165/2001, l'obbligo di versamento del compenso, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto delle entrate del bilancio dell'amministrazione di appartenenza per essere destinato ad incremento dei fondi di produttività o equivalenti. L'omesso riversamento dei compensi da parte del dipendente pubblico indebito percettore è condotta espressamente qualificata come foriera di danno erariale dall'art.53 comma 7-bis, del D.lgs. n.165/2001. Tuttavia, si tratta di una ipotesi di responsabilità amministrativa ordinaria di danno che sarebbe ugualmente ipotizzabile, in base ai principi generali, anche in assenza di tale previsione legislativa esplicita e che si affianca alle altre ipotesi di danno erariale che possono configurarsi nell'ipotesi di svolgimento di incarichi extra-istituzionali in violazione della relativa disciplina (ad es. al danno da disservizio o al danno da indebita percezione del differenziale retributivo per i professori universitari a tempo pieno rispetto a quelli a tempo definito). Come, infatti, affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti "il versamento obbligatorio in conto entrata dell'amministrazione di appartenenza costituisce una reintegrazione (…) per una reale diminuzione patrimoniale per l'amministrazione di appartenenza del dipendente, la quale viene privata di un'entrata vincolata e da imputarsi al fondo perequativo per i dipendenti.". (Sezioni riunite, 31 luglio 2019, 26/QM/2019).

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione I Appello, n. 4/2021
Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, n. 24/QM/2020 e n. 26/QM/2019
Corte dei conti, Sezione III Appello, n. 217/2019
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, n. 113/2019 e n. 191/2017/R

Riferimenti normativi
Art. 53, comma 7 e seguenti, D.lgs. n. 165/2001
Art. 1, comma 2, Legge n. 20/1994
Art. 4, comma 7, Legge n. 412/1991
Art. 2935 c.c.

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia-Romagna, sentenza n. 137/2021/R del 26.04.2021

Danno erariale per percezione somme non dovute – Prescrizione

Trattandosi di una fattispecie di presunto danno erariale derivante dal riconoscimento di emolumenti non spettanti, il dies a quo del termine di prescrizione coincide con il giorno del pagamento indebito.
Non può ritenersi maturata la prescrizione prendendo in considerazione come dies a quo il pagamento delle somme, ma neppure assumendo come inizio del decorso del termine di prescrizione il giorno della deliberazione dei compensi.

Riferimenti giurisprudenziali
Tribunale di Foggia n. 5419/2018 e n. 1284/2014

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, sentenza n. 47/2021 del 25.01.2021