I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di limiti al trattamento accessorio

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di Carmelo Battaglia

Limiti trattamento accessorio – Art. 11- bis, comma 2, D.L. n. 135/2018 – Posizioni organizzative nuova istituzione – Limiti temporali applicazione meccanismo – Regime transitorio sistema pesatura P.O.

In merito ad una richiesta di parere volta a verificare la possibilità di disapplicare il limite posto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, in virtù della deroga prevista dall’art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, la Sezione ha chiarito che non è consentita l’applicazione del meccanismo previsto dal citato art. 11 bis, comma 2, a posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, oltre il termine del 20 maggio 2019, in quanto trattasi di norma di stretta applicazione volta a disciplinare, all’indomani della sottoscrizione del CCNL comparto enti locali 2016-2018, un particolare aspetto del regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative.

Riferimenti normativi
Art. 11-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019
Art. 13, CCNL Funzioni locali Triennio 2016-2018
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Umbria, Deliberazione n. 71 del 09/11/2022

Limiti trattamento accessorio – Revisione P.O. ex CCNL Funzioni locali – Mancata applicazione deroga ex art. 11-bis, comma 2, DL n. 135/2018 – Limiti temporali applicabilità deroga

Il Collegio ha ribadito che, anche qualora un comune abbia attuato la revisione delle P.O. ai sensi dell’art. 15 CCNL Funzioni locali senza avvalersi della facoltà di cui all’art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 e anche laddove gli incarichi di posizione organizzativa non siano variati rispetto a quelli attribuiti nel 2018, «dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 15 del CCNL Funzioni Locali per la revisione dell’assetto delle posizioni organizzative (21 maggio 2019), non è consentito l’adeguamento del trattamento accessorio dei titolari di tali incarichi in deroga del limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi dell’art. 11 bis, comma 2, del D.L. 135/2018».

Riferimenti normativi
Art. 11-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017
Art. 13, CCNL Funzioni locali Triennio 2016-2018

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 119 del 08/09/2022

Limiti trattamento accessorio – Fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione – Obiettivi dipendenti comunali – Irrilevanza trattamento accessorio finanziato con il fondo – Deroga limiti

Con riferimento al “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”, istituito ai sensi dell’art. 239 del D.L. n. 34/2020, ed alla finanziabilità degli obiettivi dei dipendenti comunali attraverso l’utilizzo di parte delle risorse del suddetto fondo, la Corte ha affermato che «Il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell’ambito del PNRR, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il trattamento accessorio in questione, peraltro, dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti».

Riferimenti normativi
Art. 239, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 116 del 08/09/2022

Limiti trattamento accessorio – Entificazione Unione comuni – Centri autonomi d’imputazione interessi – Inapplicabilità art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 – Limiti imperativi spesa

La Sezione ha evidenziato che quando il legislatore ha voluto estendere gli effetti dell’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, inclusivi del trattamento accessorio, e quelli del conseguente decreto interministeriale 17 marzo 2020 a un ente pubblico territoriale, lo ha detto espressamente. In tal senso non può evocarsi l’argomentazione della valenza atomistica dell’unione di comuni quale risultante e proiezione di una pluralità di enti locali in sé rilevanti, ostandovi la specifica entificazione dell’unione di cui all’art. 2, comma 1, D.lgs. n. 267/2000. Tale entificazione rende l’unione di comuni centro autonomo d’imputazione di interessi e preclude, di conseguenza, la valorizzazione dei singoli frammenti (i comuni) dell’intento unitario (l’unione). In conclusione, all’unione dei comuni – quale ente locale ai sensi del richiamato art. 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000 – si applicano i seguenti limiti imperativi di spesa: 1) l’art. 1, commi 557 quater e 562, L. 296/2006; 2) l’art. 1, comma 229, L. 208/2015; 3) l’art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Sardegna, n. 60/2017

Riferimenti normativi
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017
Art. 1, comma 229, Legge n. 208/2015
Art. 1, commi 557-quater e 562, Legge n. 296/2006
Art. 2, comma 1, D.lgs. n. 267/2000

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Veneto, Deliberazione n. 125 del 08/09/2022

Limiti trattamento accessorio – Spese etero-finanziate – Ammissibilità superamento limiti spesa – Assenza impatto su bilancio ente – Risorse totalmente coperte da fonte esterna – Trasferimento risorse a titolo di rimborso

La Corte ha affermato che «La possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e ( a consuntivo) di poter erogare compensi. La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata, sussiste non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo a titolo di rimborso. Ciò che rileva non sono le modalità e/o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto eterofinanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sugli equilibri di bilancio dell’ente locale.».

Riferimenti normativi
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 111 del 07/07/2022