Urbanistica

Manufatti in legno, permesso sempre necessario per le opere stabili nel tempo

Il principio ribadito dal Tar Lazio

di Davide Madeddu

Il permesso di costruire è sempre necessario quando si costruisce un manufatto che sia stabile nel tempo e a prescindere dai materiali utilizzati. È, in sintesi quanto disposto, con la sentenza n.10063/2023 dal Tar di Roma in merito al ricorso presentato da una persona contro il Comune di Albano Laziale che aveva ordinato la demolizione di un manufatto realizzato in legno delle dimensioni di 54 metri quadrati (6x9) con un'altezza variabile dai 2,40 e 3,00 metri e copertura a tetto a due falde.

«L'opera - si legge nel provvedimento - risulta interamente divisa in 5 vani ed è provvista di tutti gli impianti idraulici e termoidraulici e di portico sul prospetto principale dove insiste la porta di accesso».Quindi il ricorso al Tar dove il ricorrente solleva alcuni punti che riguardano sia la proprietà del terreno perché «i destinatari dell'ingiunzione di demolizione, essendo titolari esclusivamente della nuda proprietà del terreno su cui insistono gli abusi ed essendo dunque privi del diritto di godimento del terreno», sia il fatto che la struttura sia comunque amovibile perché è in legno.

Un aspetto non accolto dai giudici. Nel dispositivo i magistrati amministrativi sottolineano che «il permesso di costruire è sempre necessario, a prescindere dai materiali utilizzati, ogni qual volta sia realizzata una unità edilizia idonea a soddisfare esigenze non meramente temporanee, ma stabili nel tempo. La qualificazione di manufatti quali interventi di nuova costruzione non comprende le sole attività di edificazione muraria, ma anche tutte quelle che determinano una modificazione permanente del territorio per adattarlo ad un impiego diverso rispetto alla sua conformazione naturale».

Non solo, nel caso specifico poi sottolineano un altro aspetto. «Nel caso che ne occupa è stato realizzato un manufatto che per dimensioni e stabilità dell'utilizzo, come comprovato anche dall'esistenza di impianti idraulici e termoidraulici, e dalla stessa affermazione di parte ricorrente quanto all'esistenza da lungo tempo, avrebbe necessitato di idoneo titolo edilizio, con la conseguenza che la sua mancanza comporta ineluttabilmente, in vincolata applicazione delle pertinenti norme del Dpr 380/2001 e della legge regionale n. 15/2008, l'ordine di rimozione».

I giudici amministrativi ricordano che «è' noto, infatti, che l'ordine di demolizione costituisce provvedimento vincolato e doveroso, per la cui adozione non è necessaria la ponderazione discrezionale dell'interesse al mantenimento delle opere, posto che l'interesse pubblico risiede in re ipsa nella rimozione dell'abuso, ossia nel ripristino dei luoghi illecitamente alterati».

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