Amministratori

Mobilità in sharing, non è un servizio pubblico

Secondo il Tar Milano manca «l'intento politico» di soddisfare il bisogno dei cittadini di spostarsi sul territorio sull'hoverboard

di Maria Luisa Beccaria

Secondo il Tar Milano, con la sentenza n. 1274/2020, se manca l'intento politico del Comune di soddisfare il bisogno dei cittadini di spostarsi nel territorio cittadino mediante l'uso di hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel, l'individuazione, con avviso pubblico, degli interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica non configura un'attività di servizio pubblico.

I giudici hanno trattato della definizione di servizio pubblico applicata a una

attività che si sta rivelando particolarmente attuale nella fase post emergenza Covid.

Di fronte alla evoluzione sociale e tecnologica, che ne mutato l'oggetto, si sono affermate due teorie di servizio pubblico, l'una incentrata sull'attività che resta nella disponibilità di un soggetto pubblico, l'altra sull'elemento teleologico del soddisfacimento di interessi dei consociati, che non sono esaudibili dal mercato.

Con riferimento proprio a quest'ultima il Tar ha evidenziato come rilevi una attività di interesse pubblico che la Pa deve regolare, per finalizzarla allo scopo cui è destinata, nel rispetto del diritto europeo, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e in particolare dei principi di legalità, di doverosità, di continuità della gestione ed erogazione dei servizi, di imparzialità, di universalità, di accessibilità dei prezzi, di economicità, di trasparenza e di proporzionalità.

I vincoli europei in materia di mercato e concorrenza hanno influenzato la disciplina nazionale anche sulle modalità di gestione: svolgimento diretto da parte della pubblica amministrazione, o quando l'attività ha rilevanza economica, assegnata a soggetti privati aventi natura imprenditoriale, i concessionari, selezionati con procedure di evidenza pubblica, o soggetti autorizzati ad erogare il servizio in concorrenza fra loro, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico definiti dal regolatore.

Nel caso esaminato dal Tar il Comune non aveva esplicitato la finalità di garantire a tutti la possibilità di usufruire del servizio secondo i principi di imparzialità, universalità, continuità, trasparenza.

Il noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica non è stato qualificato dal Comune come servizio pubblico. Infatti il bisogno di spostarsi nel territorio comunale con hoverboard è stato ritenuto soddisfatto dal mercato ed è stata considerata solo la necessità di regolare l'attività di noleggio dei dispositivi in modalità free floating per evitare che fosse svolta in maniera pericolosa e disordinata, ed in contrasto con le esigenze di decoro e sicurezza urbana.

Secondo i giudici il Comune deve sempre perseguire l'interesse pubblico e quello dell'utenza e avrebbe dovuto garantire la scelta di operatori economici da ammettere alla fase sperimentale che garantiscano uno standard minimo di qualità, e siano capaci di soddisfare meglio l'interesse pubblico e quello degli utenti. É stato inoltre valutato inadeguato il criterio cronologico perché affida al caso la selezione.

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