Urbanistica

Nel superbonus anche i condizionatori dei singoli condòmini, ma solo se sostituiti

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

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di Marco Zandonà

La domanda del lettore: Un condominio ha intenzione di effettuare opere di efficientamento energetico con il superbonus 110 per cento, e pone come opera trainante l'isolamento termico dell'involucro edilizio; tra gli interventi trainati, i condòmini prevedono la sostituzione delle caldaie a gas dei singoli appartamenti con caldaie ad alta efficienza. È agevolabile, con la stessa misura al 110 per cento, oltre alla caldaia nelle singole unità immobiliari, anche la sostituzione dei climatizzatori con unità interne (split) e motocondensanti esterne?

La risposta dell'esperto: La risposta è affermativa, sempre che si tratti di un intervento di sostituzione di impianti preesistenti, e non di nuova installazione, che a monte venga eseguito un intervento trainante cui si applica l'ecobonus al 110 per cento (come l'isolamento termico del caso in questione, ex articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, e articolo 1, commi 28-36, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2020; si vedano anche le circolari 24/E/2020 e 28/E/2022) e che al termine dell'intervento, fra "trainante" e "trainati", si consegua il miglioramento di due classi energetiche. In presenza di tali condizioni, fra i lavori "trainati" rientrano tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del Dl 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013.

Per quel che riguarda il caso illustrato dal quesito, tra gli interventi indicati dalla normativa citata ci sono:
- l'acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- la sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione;
- la sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia;
- la sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, oppure con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione) o con l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
- la sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori. In particolare, è possibile anche sostituire entrambi gli impianti preesistenti (uno a integrazione dell'altro), oppure sostituire un unico impianto, che produce sia il riscaldamento degli ambienti sia l'acqua calda, con due impianti distinti e indipendenti ( risposta 600 del 17 dicembre 2020).

In merito, si segnala anche una delle faq (risposte a domande frequenti) dell'Enea, che conferma tale possibilità, tenuto conto che l'obiettivo principale è il conseguimento dell'efficienza energetica. Qualora l'intervento proposto assicuri un risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale (dimostrato da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato) almeno pari a quello che si avrebbe con la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione, e, ancora, qualora le pompe di calore possiedano i requisiti tecnici indispensabili per fruire delle detrazioni, l'intervento, nel suo complesso, rientra fra quelli agevolati a norma del citato articolo 14 del Dl 63/2013.In conclusione, la sostituzione del condizionatore, in qualità di impianto termico, è ammessa nel momento in cui si installa un impianto a pompa di calore anche per la climatizzazione estiva in elevata classe energetica, come A+++, con tecnologia inverter. Non è necessario che sia l'unico impianto responsabile della climatizzazione dell'unità immobiliare: infatti, potrebbe anche essere un supporto a quello principale e risultare come intervento trainato.

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