Fisco e contabilità

Nelle frodi sul Pnrr responsabilità contabile anche a carico dei privati

Il mancato controllo può integrare il danno erariale per i funzionari pubblici

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di Paola Maria Zerman

L’illecita percezione di fondi comunitari da parte di privati, attraverso la costituzione di una società fittizia, una «scatola vuota» che fatturava falsamente operazioni inesistenti il cui costo finiva nelle tasche degli imprenditori compiacenti e non nella messa a terra delle operazioni finanziate nell’interesse dei cittadini, integra gli estremi delle responsabilità amministrativo contabile con obbligo restitutorio e risarcitorio.

Lo ha deciso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Basilicata, nella sentenza 62/2022, con cui ha anche ribadito che il processo contabile corre parallelo a quello penale, per eventuale truffa e altri reati, senza obbligo di sospensione, e quindi con esiti più rapidi ed efficaci ai fini risarcitori.

Materia di grande rilievo economico e sociale nella presente fase di attuazione degli investimenti finanziati con le risorse del Pnrr, se lo stesso Procuratore generale della Corte dei conti ricordava, all’apertura dell’anno giudiziario 2022, che il «contrasto alle frodi – che in un decennio ha prodotto azioni risarcitorie per circa un miliardo e mezzo di euro – si avvia a diventare, per il pubblico ministero contabile, l’obiettivo di maggior rilievo» anche grazie alla giurisprudenza della Cassazione in tema di estensione della giurisdizione contabile ai privati percettori di contributi, di recente ribadita con la sentenza a Sezioni Unite 3100/2022 , secondo cui tra i privati, che abbiano percepito fondi pubblici per la realizzazione di programmi pubblici di intervento in settori economico-sociali di rilievo, e l’ente erogatore si instaura un rapporto funzionale di servizio.

Resta da chiarire se in tali casi, al di fuori di concorso doloso nell’illecito, possa sussistere anche una responsabilità amministrativa dei funzionari pubblici.

Come è noto, la necessità di contrastare la cosiddetta paura della firma ha indotto il legislatore a escludere la responsabilità erariale per le condotte attive dannose commesse con colpa grave (Dl 76/2020 e poi Dl 77/2021 di modifica dell’articolo 1 della legge 20/1994) fino a giugno 2023, salva la responsabilità dolosa e omissiva. Sul fatto che in quest’ultima rientri la violazione delle disposizioni di controllo, a causa della condotta gravemente negligente del funzionario pubblico, sarà la Corte dei Conti, caso per caso, a stabilirne il rilievo ai fini della responsabilità.

Il tutto anche in considerazione della necessità di garantire la realizzazione dei progetti di interesse pubblico relativi alla attuazione del Pnrr attraverso un rigoroso contrasto alla corruzione e alle frodi e alla duplicazione dei finanziamenti, a cui provvedere non solo mediante le misure previste dall’articolo 7 del Dl 77/2021 («Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza», tra i quali il controllo di gestione della Corte dei Conti, nonché la possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare protocolli di intesa con la Guardia di Finanza), ma anche grazie alla condotta diligente e attenta dei singoli funzionari preposti all’attuazione delle gare pubbliche (ad esempio: obbligo di verifica dei requisiti di onestà e integrità dell’imprenditore in base all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici). Tutto ciò per non perdere l’occasione storica di rilancio del Paese attraverso la realizzazione dei progetti finanziati dalle ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione Europea.

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