Urbanistica

Paesaggio e urbanistica: per i piccoli Comuni non serve che le funzioni siano svolte da uffici diversi

Consiglio di Stato: basta che i procedimenti sulla tutela del territorio e quelli edilizi siano istruiti in modo autonomo, da responsabili distinti

di Dario Immordino

La differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, prescritta dall’art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come condizione per la delega agli enti locali della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio non impone una duplicazione fisica di uffici o dirigenti.

Lo ha statuito il Consiglio di Stato, con la sentenza n.5539/2025, precisando che il requisito della separazione delle funzioni può...