Partecipate, richiamo della Corte conti per i controlli di qualità e il monitoraggio sulla gestione che «restano sulla carta»
L'ente socio è tenuto a far sì che i controlli siano non solo disciplinati ma anche effettivamente svolti
Il mancato avvio del controllo sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi si configura quale criticità che esige un sollecito rimedio da parte dell'ente socio, il quale è tenuto a dare attuazione alle proprie norme regolamentari per far sì che i controlli in questione siano non solo disciplinati, ma anche effettivamente svolti. Questo l'esito della pronuncia della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Sardegna (delibera n. 157/2022), in sede di verifica della gestione di un Comune in base all'articolo 148 del Dlgs 267/2000, con riguardo al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2020.
Le risultanze della verifica
Il collegio ha condotto la disamina utilizzando la relazione-questionario a risposta sintetica riguardante i controlli interni svolti nell'anno 2020, nonché sulla base della corrispondenza intercorsa con l'ente interessato a seguito dei chiarimenti richiesti. A seguito dell'istruttoria svolta, il Comune aveva dichiarato che nel corso dell'esercizio considerato:
• non erano state riscontrate criticità nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione, di quello strategico e sugli equilibri finanziari;
• erano stati predisposti report in tema di controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione e controllo strategico, e a seguito delle relative analisi non era emersa alcuna necessità di intraprendere azioni correttive;
• non erano intervenute pronunce della Sezione regionale di controllo recanti osservazioni sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni, a cui l'ente non avesse dato seguito con gli interventi correttivi del caso.
I controlli sulle partecipate
Per quanto riguarda il controllo sugli organismi partecipati nei termini prescritti dall'articolo 147-quater del Tuel, è emerso che il Comune in esame si era da tempo dotato di una puntuale regolamentazione interna per la disciplina dei rapporti con le relative partecipate. Nello specifico, l'ente locale:
• aveva adottato con delibera consiliare il "regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società e organismi partecipati" che ha previsto una struttura di controllo articolata su tre livelli ("strategico, di coordinamento e controllo, gestionale"), nonché la costituzione del "comitato per la governance" per l'istruttoria delle azioni straordinarie e le valutazioni di carattere strategico;
• aveva poi previsto, nell'ambito della macrostruttura, un ulteriore comitato tecnico per «il caso di soggetto partecipato soltanto dal Comune o, in caso di presenza di altre partecipazioni pubbliche, non sia stata costituita apposita unità sovracomunale».
In tale scenario organizzativo, il Comune ha peraltro riconosciuto che nell'esercizio 2020 non sono stati previsti report per il controllo sugli organismi partecipati e sulla qualità di servizi, in quanto l'ente locale non aveva ancora avviato tali controlli in attuazione delle norme regolamentari. Guardando più alla sostanza che alla forma, i giudici contabili hanno censurato una siffatta carenza, osservando che gli obblighi di controllo in base all'articolo 147-quater del Tuel non presuppongono che l'ente sia titolare di partecipazioni di controllo, essendo sufficiente il possesso di partecipazioni anche non qualificate, considerati i possibili riflessi finanziari di gestioni contabili non corrette suscettibili di alterare l'equilibrio di bilancio dell'ente socio.