Per cancello e recinzione (non in muratura) niente permesso di costruire
Illegittimo, secondo il Tar Lazio, il provvedimento del Comune che ha ordinato la demolizione
È illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha ordinato la demolizione di una recinzione in quanto realizzata senza il rilascio del preventivo permesso di costruire. E questo perché le modeste recinzioni eseguite senza opere murarie rientrano tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende la delimitazione e l'assetto del fondo. Il permesso di costruire non è pertanto necessario, né richiesto. Stessa cosa per la posa in opera di cancelli, «trattandosi di opere pertinenziali volte al miglior godimento della proprietà».
Così il Tar Lazio, che in una recente pronuncia (Sezione I di Latina n.710/2022). La controversia sorta nel piccolo comune di Itri (Latina) dove un residente ha installato una recinzione composta di elementi di rete elettrosaldata a delimitazione del fondo di proprietà, prevedendo due cancelli di accesso. L'amministrazione cittadina ha contestato l'illegittimatà dell'opera ritenendo necessario il titolo edilizio e ordinando la demolizione.
Il residente ha invece impugnato l'ordinanza del Comune rinvenendo nell'atto eccesso di potere e violazione di legge, in quanto la posa in opera di una recinzione priva di opere in muratura, oltre che di cancelli, non costituisce un intervento subordinato al previo rilascio del permesso di costruire. I giudici del Tar di Latina gli hanno dato ragione e hanno annullato l'atto del Comune, addebitando a quest'ultimo tutte le spese.