Personale

Permessi per citazione a testimoniare pro o per conto della Pa, il dipendente è considerato in servizio effettivo

Se la cosa non riguarda l'amministrazione, l'assenza sarà imputata a ferie o permesso

immagine non disponibile

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Nel caso in cui il dipendente venga chiamato a deporre a favore o per conto dell'amministrazione il dipendente è considerato in effettivo servizio senza obbligo di dover recuperare le ore o le giornate fruite.

Al contrario quando il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale non svolta nell'interesse dell'amministrazione l'assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.

Questa la conclusione che arriva dall'Aran, con il parere CIRS93, pubblicato in questi giorni, destinato al personale del comparto Istruzione e ricerca ma pienamente aderente anche al personale del comparto delle Funzioni locali.

Può capitare che un dipendente si rivolga al proprio ente per chiedere in che modo dovrà giustificare la sua assenza dal servizio perché chiamato a rendere la propria testimonianza in un determinato procedimento giudiziario.

Rendere testimonianza in un giudizio, sia esso civile o penale, è un obbligo, pertanto il dipendente non può sottrarsi all'assolvimento di tale compito, pena l'incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 255 del Codice di procedura civile (per i procedimenti civili) o in quelle previste dall'articolo 133 del Codice di procedura penale (per i procedimenti penali).

A questo punto il dubbio che sorge è come dovrà essere giustificata l'assenza del dipendente per l'intera giornata (o per alcune ore) in cui è chiamato a rendere testimonianza.

L'Aran rileva che nei diversi contratti nazionali di lavoro (compreso quelli del comparto degli enti locali) non vi è alcuna traccia di un permesso specifico «per citazione a testimoniare».

Fatta questa premessa, vengono esaminate due distinte opzioni.

Nel caso in cui il dipendente venga chiamato a deporre a favore o per conto dell'amministrazione il dipendente è considerato in effettivo servizio senza obbligo di dover recuperare le ore o le giornate fruite.

Invece, nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell'interesse dell'amministrazione l'assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.

La Funzione pubblica (circolari n. 7 ed 8 del 2008), fornendo chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 71 del decreto legge n. 112 del 2008, aveva chiarito che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell'ambito dell'utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell'amministrazione, permessi per motivi di servizio).

Sull'argomento si segnala che in passato i tecnici di Via del Corso (parere n. 23287/2015), in risposta ad un ente locale, avevano precisato che, in mancanza di precise e puntuali indicazioni normative in materia, la locuzione «nell'interesse dell'amministrazione» si può riferire a quelle testimonianze rese, per fatti inerenti il servizio, in procedimenti giurisdizionali in cui venga in rilievo un interesse dell'ente cui la deposizione sia funzionalmente connessa.

Tale valutazione resta nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione e può anche prescindere, quantomeno in linea di principio, dalla circostanza che l'ente sia o meno parte in giudizio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©