Permessi da costruire, dal 2022 torna il solo regime ordinario ante pandemia
I proventi non potranno essere utilizzati per il finanziamento delle spese correnti connesse al Covid
A partire dall'anno 2022 i proventi da permessi da costruire non potranno essere utilizzati per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza Covid-19. É terminata infatti il 31 dicembre la deroga prevista per gli anni 2020/2021 dall'articolo 109, comma 2, secondo periodo, del Dl 18/2020 come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis, lettera c) del Dl 41/2021.
Nel bilancio di previsione 2022/2024 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 potranno, dunque, essere utilizzati solo per le ordinarie finalità previste dal comma 460 dell'articolo 1 della legge 232/2016.
La normativa vigente (introdotta dal 1° gennaio 2018) prevede che tali proventi siano destinati esclusivamente: alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive; all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.
A decorrere dal 1° aprile 2020, le risorse non utilizzate possono essere altresì impiegate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti. Resta comunque obbligatorio che i comuni pongano in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.
Sono poi da ricordare le regole contabili per gli scomputi di cui al comma 2 dell'articolo 16 del Dpr 380/2001. Essi sono accertati nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputati a quello di consegna o collaudo delle opere (sulla base della convenzione). Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica (di rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere), con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, l'ente emette il mandato di pagamento, versato in quietanza di entrata per permessi da costruire (regolazione contabile). Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata richiede altresì che nei documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche) l'ente preveda la consegna delle opere a scomputo.
Ancora, ai fini della contabilità economico l'utilizzo dei proventi da permessi da costruire per finanziare spese di investimento va rilevato direttamente nel Patrimonio Netto, nella riserva «permessi da costruire» o nella riserva «indisponibile per beni demaniali, indisponibili e culturali». Quest'ultima deve essere utilizzata in relazione alla quota dei permessi da costruire impiegata per finanziare beni demaniali, indisponibili e culturali.
Particolare attenzione dovrà essere posta, infine, alle spese che alla fine dell'esercizio non generano obbligazioni esigibili nell'anno. Sia nel caso di costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato, sia nell'ipotesi di avanzo, nell'esercizio finanziario in cui si effettua l'accertamento l'importo dovrà essere imputato alla riserva da permessi da costruire. Solo nell'esercizio di effettiva esigibilità delle obbligazioni sarà poi possibile rilevare le spese in base alla natura degli investimenti effettuati.