Urbanistica

Permessi semplificati per il fotovoltaico sui tetti

L'installazione dei pannelli è equiparata agli interventi di manutenzione ordinaria. Nelle aree degli stabilimenti industriali basta dichiarare l'inizio lavori

di Germana Cassar

Un rimedio per contenere i prezzi eccessivi dell'energia elettrica è essere indipendente dal mercato. Con le nuove semplificazioni del Dl Energia (Dl 17/2022 convertito nella legge 34/2022) e del Dl Ucraina bis (Dl 21/2022 convertito nella legge 51/2022), ciascuna impresa può cambiare il sistema di approvvigionamento senza intoppi burocratici, installando il proprio impianto fotovoltaico nelle zone interne agli stabilimenti industriali, negli spazi agricoli in un perimetro di 500 metri da aree produttive o su qualunque edificio e manufatto edilizio.Dal punto di vista autorizzativo, le previsioni normative incentivano questo percorso e sono immediatamente applicabili. Le aree interne agli impianti industriali e quelle agricole sono «aree idonee ope legis», senza necessità di interventi normativi locali o regionali. È possibile, dunque, autorizzare l'installazione di un impianto fotovoltaico, anche con moduli a terra e fino a 1 mW di potenza, con una dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila), prevista dall'articolo 6-bis del Dlgs 28/2011.

Nelle zone industriali, è ammesso anche derogare agli indici di copertura e ai vincoli della pianificazione urbanistica. Se la rete elettrica per l'allacciamento dell'impianto è in area idonea, l'opera può essere autorizzata nell'ambito della stessa Dila. Tra le zone conformi mancano (stranamente) quelle a destinazione industriale o produttiva. Si tratta di una lacuna da colmare in quanto sarebbe una precisazione coerente con le previsioni esistenti. Ancora più semplice è installare un impianto solare fotovoltaico e termico su edifici o strutture edilizie, anche se escluse dalle "aree idonee". L'articolo 9 comma 1 del Dl Energia ha stabilito che questi interventi sono di manutenzione ordinaria e non necessitano di alcun permesso, salvo la presentazione del modello unico semplificato da 50 kW a 200 kW, se collocati su edifici o strutture e manufatti fuori terra. Anche le opere funzionali alla connessione alla rete pubblica, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti esterni alle aree di edifici, strutture e manufatti sono interventi di manutenzione ordinaria, autorizzati con le stesse modalità. Solo se lo stabile è classificato come di «notevole interesse pubblico» secondo gli articoli 21 e 157 del Dlgs 42/2004, la realizzazione dell'impianto e delle opere funzionali è consentita previa autorizzazione dell'amministrazione competente.

Per ridurre il costo della bolletta, il Dl Energia prevede anche una modifica all'articolo 30 del decreto 199/2022, stabilendo che è possibile collegare direttamente l'impianto fotovoltaico all'unità di consumo con una linea lunga non più di 10 km, anche se non è sullo stesso sito o su aree adiacenti e a maggior ragione se è sull'edificio, con l'unica condizione che l'autoconsumatore abbia la disponibilità degli spazi dove è collocato. Il contratto per la vendita di energia verrà stipulato tra produttore e consumatore a un prezzo stabilito liberamente e, se le due parti coincidono, l'accisa è esentata. Per quanto riguarda gli oneri generali di sistema, l'Arera ne stabilirà le modalità di applicazione all'energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione. Secondo l'articolo 8 del Dlgs 199/2021, anche questa modalità in autoconsumo (se l'impianto è di potenza inferiore a 1 mW) ha diritto agli incentivi per ciascun kWh di energia condivisa per un periodo di 20 anni, disciplinati dal decreto ministeriale del 16 settembre 2020 e dalle regole tecniche del Gse per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa del 4 aprile 2022.

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