Piccoli Comuni, criterio di convenienza per evitare l’obbligo di gestioni associate
Incentivi legati ai risultati effettivi delle alleanze nella bozza di nuovo Tuel
Rilancio della gestione associata tra i piccoli comuni, introduzione di criteri per la incentivazione legati alla effettiva realizzazione di risultati di integrazione nelle forme di gestione dei servizi e valorizzazione della autonomia degli enti nella individuazione delle relative forme a condizione che queste scelte soddisfino i vincoli della convenienza finanziaria e della adeguatezza dei servizi erogati, con attribuzione di un compito di controllo al ministero dell'Interno: sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella ipotesi di legge delega per la riforma dell'ordinamento locale in tema di gestioni associate (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 29 marzo). Gestione associata che dal 2016 è in stand-by, visto che l'entrata in vigore dell'obbligo è costantemente prorogata.
Si dà corso in primo luogo alla revisione delle disposizioni dettate in materia di incentivazione dell'associazionismo tra i piccoli Comuni. Gli incentivi dovranno essere erogati sulla base dei seguenti criteri: favorire l'integrazione tra i Comuni, graduare i contributi in relazione al grado di unificazione della gestione associata, prevedere la maggiorazione dei contributi alle fusioni e alle unioni dei Comuni e controllare periodicamente l'effettiva realizzazione delle gestioni associate. Siamo in presenza di disposizioni che hanno un carattere innovativo e che dettato regole finalizzate alla loro graduazione in relazione agli effettivi risultati che si sono effettivamente raggiunti.
La seconda scelta di grande rilievo è costituita dalla valorizzazione della autonomia dei piccoli Comuni nell'individuazione delle forme di gestione associata. Rimane confermato il vincolo dettato dall'articolo 14 del Dl 78/2010 per cui i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 se montani devono gestire in forma associata tramite unioni o convenzioni le funzioni fondamentali, a eccezione dei servizi demografici, elettorali e di stato civile, e cioè: organizzazione generale dell'amministrazione; gestione finanziaria e contabile e controllo; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale; catasto; pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale; pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; polizia municipale e polizia amministrativa locale.
La riforma consente ai singoli piccoli Comuni di continuare la gestione da soli a condizione che dimostrino che non ci sono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, che tale soluzione è più conveniente in termini di costo e che ci sia una maggiora adeguatezza della qualità dei servizi erogati ai cittadini. Questa dimostrazione dovrà essere effettuata tenendo conto di specifici indicatori relativi ai modelli organizzativi e ai livelli qualitativi delle prestazioni; al confronto tra i costi della gestione singola e di quelli per il ricorso all'associazionismo; alla adeguatezza della gestione in relazione alla popolazione; alle collocazioni geografiche, con riferimento a quelle che non consentono la gestione associata in forma ottimale. I criteri per la determinazione della possibilità di derogare al vincolo della gestione associata saranno dettati da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovranno essere adottati entro i 3 mesi successivi alla entrata in vigore della disposizione.
Viene disposto che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, organismo del ministero dell'Interno e che attualmente verifica la gestione dei Comuni dissestati, strutturalmente deficitari e in predissesto, sia incaricata di valutare se la scelta di gestione singola da parte dei piccoli Comuni sia adeguata o meno. Nel caso di parere negativo sulla possibilità di gestione singola si darà corso alla realizzazione di forme associate a livello di ambiti territoriali ottimali individuati dalle regioni o, in caso di mancata definizione, da parte dello Stato nell'ambito delle proprie attività di surrogazione di queste amministrazioni.