Amministratori

Piccoli comuni, esclusa una responsabilità maggiore del sindaco rispetto al normale riparto di competenze

Onere e responsabilità di operare per il raggiungimento degli obiettivi programmati dalla politica gravano esclusivamente in capo alla dirigenza

di Michele Nico

Spetta al sindaco sovrintendere al funzionamento degli uffici impartendo direttive al segretario generale e al direttore generale, mentre spetta ai vertici della macrostruttura coordinare le attività gestionali e il funzionamento dei settori, per cui sempre – anche nel caso dei Comuni di piccole dimensioni – l'onere e la responsabilità di operare per il raggiungimento degli obiettivi programmati dalla politica gravano esclusivamente in capo alla dirigenza.

Il fatto
Con la sentenza n. 209/A/2022 la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Sicilia, si è occupata di un caso di mobbing per demansionamento e inattività ai danni di una dipendente di un piccolo Comune, in relazione al quale il giudice contabile di primo grado aveva affermato la responsabilità amministrativa del segretario/direttore generale, assolvendo da ogni addebito il sindaco con ampia e articolata motivazione. Contro tale decisione ha proposto appello la Procura regionale, secondo cui per l'illecito commesso non poteva che risultare corresponsabile anche il sindaco dell'ente, in quanto la contestata condotta di mobbing costituiva un fatto notorio, e il sindaco, quale organo monocratico di vertice in un Comune di piccole dimensioni, non aveva assunto alcuna iniziativa per far cessare i comportamenti mobbizzanti, causa del danno erariale accertato dalla Sezione.
In particolare il pubblico ministero appellante, tenuto conto del fatto che l'evento contestato si era svolto nello scenario di una piccola realtà locale:
• ha stigmatizzato come «generica ed evanescente, priva di specifico riscontro nell'ordinamento degli enti locali…" l'affermazione che il segretario comunale avrebbe "una responsabilità per l'organizzazione complessiva dell'ente»;
• ha confutato l'ulteriore affermazione secondo la quale «i responsabili dei settori provvedono, fra l'altro, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate al settore»;
• ha contestato l'omessa e/o non corretta valutazione, da parte del giudice di primo grado, del combinato disposto delle disposizioni statutarie dell'ente e dell'articolo 50, comma 2, del Tuel, ai sensi del quale il sindaco sovrintende al funzionamento degli uffici impartendo direttive al segretario generale e al direttore generale.

Le attività gestionali
La Sezione ha rigettato l'appello e ha ritenuto prive di fondamento le obiezioni di cui sopra, dacché le condotte di mobbing avevano a oggetto attività riferibili a compiti strettamente gestionali e di concreta organizzazione, che rientrano nelle competenze non già del sindaco, bensì del vertice amministrativo del Comune.
Questa valutazione, scrivono i giudici, «non muta in relazione alla grandezza del Comune», perché altrimenti in Comuni di esigue dimensioni si produrrebbe "l'effetto parossistico di esporre il sindaco a una sorta di «responsabilità oggettiva per omissione» ogniqualvolta si desse luogo all'adozione (o all'omissione) di un atto che, interagendo con la sfera individuale di terzi, possa determinarne la lesione. Diversamente opinando il Sindaco sarebbe sempre e comunque responsabile, al di là dell'effettiva conoscenza di un fatto, per avere omesso di intervenire per sanare gli effetti correlati alle interferenze negative prodotte da atti adottati da organi amministrativi e gestionali. Di qui la conclusione che nell'ordinamento vigente non è mai legittimo attribuire al sindaco, quale organo politico, la responsabilità per omissione rispetto ad atti adottati da altri organi, nell'ambito dell'esercizio del loro esclusivo potere/dovere di competenza.

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