Personale

Pnrr, le somme ricevute dal Comune a valere sulle risorse del Piano sono fuori dal limite al trattamento accessorio 2016

Le somme etero-finanziate, al ricorrere di alcuni presupposti "di contorno", sono, in via generale, capaci di uscire dal tetto

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di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Le somme ricevute dal Comune per i progetti della transizione digitale, a valere sulle risorse del Pnrr, sono escluse dal rispetto del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016. Queste le conclusioni raggiunte dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 116/2022. Ma c'è di più: i magistrati contabili ribadiscono il principio per il quale le somme etero-finanziate, al ricorrere di alcuni presupposti "di contorno", sono, in via generale, capaci di uscire dal tetto imposto dall'articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017.

Il quesito posto da un Comune riguarda gli importi ricevuti per la realizzazione della transizione al digitale, che, com'è noto, è uno degli obiettivi più importanti per la pubblica amministrazione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il dubbio, in presenza del vincolo giuscontabile che impone di contenere il trattamento accessorio del personale entro il totale destinato nel 2016, è se la circostanza che le somme siano a carico dello Stato, e non gravino quindi sul bilancio dell'ente, sia sufficiente a consentire la deroga. Rilevano, nel caso di specie, ulteriori, importanti condizioni: il Comune, nell'aderire agli avvisi pubblici, ha costruito obiettivi specifici e altamente innovativi, coinvolgendo il personale destinatario del trattamento accessorio nel loro raggiungimento.

Richiamandosi alla propria precedente pronuncia 111/2022, già tesa a confermare l'escludibilità dal limite delle poste finanziate da terze amministrazioni, la Sezione lombarda sottolinea come il tetto 2016 «trova un limite alla propria operatività nella neutralità finanziaria dei progetti di transizione digitale in questione rispetto agli equilibri di bilancio dell'ente locale». Occorre poi, naturalmente, che il trattamento accessorio sia gestito correttamente anche dal punto di vista del contratto collettivo, in tema di corretta costituzione del fondo per le risorse decentrate.

La delibera riporta la memoria a quanto, alcuni mesi orsono, fu (più articolatamente) sostenuto dalla Sezione Liguria, con la delibera n. 5/2022. In quella sede i magistrati, ricostruita la cronistoria delle pronunce delle sezioni centrali della Corte dei conti che ha circoscritto contesto e ragioni della possibile deroga al limite al trattamento accessorio, aveva rammentato come:
• le somme, cosiddette "etero finanziate" corrispondono a "finanziamenti aggiuntivi e specifici da parte di soggetti pubblici e privati", non incidenti sul bilancio dell'ente;
• le risorse devono coprire integralmente la quota destinata al personale, con la necessità per l'ente di verificare «sia a preventivo che a consuntivo, l'effettiva capienza delle somme disponibili, prima di riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e (a consuntivo) di poter erogare i compensi»;
• esse devono mantenere l'originario vincolo di destinazione, evitando qualsiasi meccanismo di distribuzione indistinta al personale;
• sia necessario il richiamo all'articolo 67 del Ccnl 21 maggior 2018, in quanto devono transitare nella parte variabile del fondo;
• gli obiettivi la cui realizzazione è il presupposto dei finanziamenti ricevuti dall'ente devono essere inseriti nel Piano della performance;
• l'erogazione delle quote ai dipendenti coinvolti nelle progettualità finanziate deve essere preceduta dalla consuntivazione, misurazione e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi;
• il personale dovrà essere impegnato in attività considerabili come aggiuntive, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto alle mansioni lavorative di ordinaria competenza.

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