Fisco e contabilità

Possibile variare il bilancio in esercizio provvisorio per iscrivere contributi vincolati, anche diversi dal Pnrr

In senso favorevole, pur con riferimento al caso delle spese per consultazioni elettorali, si era già espressa Arconet nel 2016

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di Elena Masini

Gli enti che in questo periodo si trovano in esercizio provvisorio, complice la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2023 introdotta dal comma 775 della legge 197/2022, si interrogano non senza difficoltà sulla possibilità di apportare variazioni agli stanziamenti di bilancio. In senso favorevole, pur con riferimento al caso delle spese per consultazioni elettorali, si era già espressa Arconet con la Faq n. 14/2016. La pioggia di contributi che in questi mesi è arrivata agli enti locali, non solo riferita al Pnrr-Pcn, rende spesso necessario adeguare le previsioni 2023 e 2024 iscrivendo in entrata e in spesa le relative somme, al fine di evitare di perdere il contributo. A che condizioni ed entro che limiti questa facoltà è ammessa per chi non ha approvato il bilancio?

Interventi Pnrr-Pnc
Per gli interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare non sussistono incertezze. L'articolo 15, comma 4-bis, del decreto legge 77/2021, relativamente a tali risorse, ha introdotto una disposizione speciale, valida dal 2021 al 2026, in forza della quale «Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall' articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall' allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118». Sebbene il comma in esame faccia riferimento a «finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti» riteniamo che la norma non possa essere applicata estensivamente ai finanziamenti diversi dal Pnrr, in quanto inserita organicamente in un articolo che riguarda espressamente il piano nazionale di ripresa e resilienza.

Contributi vincolati diversi
Viene da domandarsi se sia possibile effettuare una variazione di bilancio in esercizio provvisorio per iscrivere stanziamenti di spesa connessi a finanziamenti per i quali sia previsto un termine perentorio per procedere, pena la revoca del finanziamento stesso, con conseguente danno per l'ente. In tale contesto, gli enti hanno di fronte due possibilità:
• Nel caso in cui gli stanziamenti fossero già stati previsti nel bilancio 2022, viene in aiuto l'articolo 3, comma 4, del Dlgs 118/2011, citato dall'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis del Tuel, in base al quale la giunta può in questo periodo effettuare variazioni connesse al riaccertamento parziale dei residui. Il riaccertamento parziale è finalizzato non solo a reimputare entrate e spese non esigibili al 31 dicembre nel caso in cui si debba procedere all'incasso o al pagamento, ma anche a garantire la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'es. precedente da reimputare in base all'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione, 
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa. Per avvalersi di tale facoltà è necessario non solo che gli stanziamenti siano stati previsti nel 2022, ma anche che le somme siano state accertate/impegnate sul 2022.
• In alternativa a questa soluzione, si ritiene sempre possibile approvare una variazione di bilancio ordinaria al fine di garantire l'avvio o la prosecuzione di attività soggette a scadenza, in analogia a quanto previsto per l'applicazione di avanzo vincolato dal punto 8.11 del pc all. 4/2, previa relazione documentata del dirigente. Se tale possibilità è ammessa dall'ordinamento in caso di somme vincolate accertate in esercizi precedenti da utilizzare per avviare o proseguire attività soggette a termine o scadenza, non si ravvisano i motivi per ritenere che essa sia preclusa in caso di entrate vincolate da accertare in competenza. Diversamente si favorirebbero atteggiamenti opportunistici volti a creare avanzo vincolato nel 2022 anche in assenza dei relativi presupposti di esigibilità delle entrate, ovvero accertando le entrate e mantenendo il residuo non riscosso. In tal caso la variazione è di competenza del consiglio, con possibilità per la giunta di deliberare in via d'urgenza, salvo ratifica e previa acquisizione del parere dell'organo di revisione.

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