Appalti

Primo sì in Senato alla «legge europea», via libera alle Soa con sede all'estero (in un paese Ue)

di Giuseppe Latour

Anche le società di attestazione (Soa) che hanno sede all'estero potranno tranquillamente lavorare in Italia. L'Aula del Senato ha appena approvato in prima lettura la legge europea 2015. Il suo obiettivo è risolvere una serie di controversie aperte tra il nostro paese e Bruxelles. Tra queste, compariva proprio il tema della collocazione della sede delle Soa: era stato oggetto di una procedura di infrazione e di una pronuncia della Corte di Giustizia Ue. L'obbligo di avere sede legale in Italia, fissato dal Dpr n. 207/2010, è incompatibile con le regole europee in materia di libera circolazione. Così, la legge europea rivede il sistema. Anche se adesso si apre la questione del coordinamento con le nuove norme in materia di appalti.

L'articolo chiave del provvedimento è il 6, che elimina l'obbligo per le Società di attestazione (Soa) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, mantenendo il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica.

La decisione discende da una procedura di infrazione (n. 2013/4212), avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle Soa l'obbligo di avere la propria sede nel nostro territorio (articolo 64, comma 1 del Dpr n. 207 del 2010).

La messa in mora di Bruxelles è arrivata nonostante il tentativo di mediazione italiano: i Trattati europei, infatti, vietano le restrizioni alla libera prestazione di servizi e, soprattutto, vietano ai paesi membri di obbligare i prestatori di servizi a stabilirsi nel loro territorio. Sulla questione, peraltro, si è pronunciata anche la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza C-593/13), alla quale si era rivolto il Consiglio di stato italiano. I giudici della Corte hanno stabilito che non è possibile prevedere eccezioni specifiche a beneficio delle Soa, dal momento che queste non esercitano un potere pubblico.

Chiudendo questa controversia lunghissima, la legge europea stabilisce, nella versione approvata dal Senato, che le Società di attestazione devono avere una sede nel territorio italiano, ma sopprime la disposizione che impone alle Soa di avere la propria sede legale nel nostro paese. Anche se, ovviamente, bisogna considerare che il regolamento appalti, sul quale interviene la legge europea, è in via di abrogazione: la sezione dedicata alla qualificazione delle imprese (nella quale sono collocate le Soa) per adesso è ancora in vita ma sarà cancellata da un prossimo intervento dell'Anac e del ministero delle Infrastrutture, previsto dal nuovo Codice per rivedere tutto il sistema.

L'articolo 216, comma 14, del nuovo Codice regola infatti la fase transitoria. E stabilisce che fino all'adozione delle linee guida Anac, "continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207". In questo pacchetto di norme, secondo la relazione illustrativa di Palazzo Madama, "risulta ricompreso anche l'articolo 64 del Dpr n. 207/2010, in materia di requisiti generali e di indipendenza delle Soa, che risulta oggetto di novella da parte del disegno di legge europea in esame". Al momento dell'emanazione delle linee guida Anac, evidentemente, bisognerà tenere conto anche della legge europea.

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