Appalti

Principio di unicità dell'offerta: illegittima la proposta che contiene soluzioni alternative

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di Giovanni F. Nicodemo

Il principio di unicità dell’offerta impone che la possibilità di presentare una pluralità di offerte o offerte alternative, comportando l’opportunità di sfruttare una pluralità di opzioni, non può mai essere accordata o riservata ad una sola impresa concorrente, ma deve comunque essere garantita a tutte le partecipanti in nome della par condicio e, pertanto, deve essere prevista e regolata nella lex specialis. Lo stabilisce il Tar Lombardia, Milano, Sezione II, con la sentenza 25 maggio 2020 n. 928.

Il caso
Il caso si riferisce ad una gara di servizi da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La controversia è incentrata sulla legittimità dell’esclusione dell’operatore economico che ha partecipato alla gara proponendo un’offerta con quattro diverse opzioni, moltiplicando così la possibilità di incontrare il massimo gradimento da parte della commissione giudicatrice. 
Il Giudice amministrativo ha validato l’operato della stazione appaltante – confermando l'esclusione - poiché a suo avviso la previsione di quattro proposte organizzative – in luogo di una – avrebbe consentito alla ricorrente, se non esclusa, di accrescere le chance di aggiudicazione e minimizzare il rischio di insuccesso, a differenza dei concorrenti affidatisi a un’unica soluzione organizzativa.

La decisione
L’articolo 32, comma 4, del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, prevede che «ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta».
Quindi, - spiega il Consiglio di Stato - il principio di unicità dell’offerta, che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco, è posto a presidio – da un lato – del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di individuazione della migliore offerta, e – dall’altro – a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chanche di aggiudicazione (si veda Consiglio di Stato, Sezione V, 14 settembre 2010, n. 6695; Tar Piemonte, Sezione I, 11 febbraio 2019, n. 193).
Peraltro il principio è posto a garantire l'esatta individuazione dell'oggetto della proposta contrattuale sottoposta all'Amministrazione. Talché l’offerta è inammissibile se si contraddistingue per incertezza, contraddittorietà e ambiguità.

 

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