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Quota rosa in giunta solo se di fiducia del sindaco

Il principio di parità di genere è recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche

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di Amedeo Di Filippo

Il principio di parità di genere è recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza. Pertanto, coloro che sono espressione della minoranza non possono vedere soddisfatta la loro pretesa che sia nominata nell'organo esecutivo una donna del loro gruppo, in ossequio al principio di parità di genere. Lo afferma il Tar Puglia con la sentenza n. 173/2022.

La violazione
É stata riproposta al giudice amministrativo la violazione della pari opportunità all'interno della giunta comunale. Nel caso di specie è stato impugnato il decreto sindacale di nomina dei componenti la giunta evidenziando che tutti gli assessori (composta da 3 componenti, compreso il sindaco) sono di sesso maschile. I ricorrenti reclamano la nomina di almeno un componente di sesso femminile, censurando il provvedimento sindacale per violazione:
• dell'articolo 6, comma 3, del Tuel, che rinvia agli statuti comunali le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti;
• dell'articolo 46, comma 2, del Tuel medesimo, che impone al sindaco di nominare i componenti della giunta «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi».
Il tutto sotto l'egida dell'articolo 51 della Costituzione che, grazie alle modifiche introdotte dall'articolo 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1, garantisce a tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso la possibilità di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, rinviando ad appositi provvedimenti la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

La parità
Il sindaco ha eccepito – e i ricorrenti hanno ammesso – che nessuna delle donne di sua fiducia interpellate si sono dette disponibili ad accettare la carica. Per questo, il Tar Puglia respinge il ricorso, ritenendo che il principio di parità di genere sia recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione e amministrazione dell'ente e la sua effettiva governabilità.
Non può in particolare essere soddisfatta l'ambizione dei ricorrenti, espressione della minoranza, di vedere nominata, in ossequio all'invocato principio di parità di genere, una consigliere di minoranza in giunta non essendo disponibile alcuna donna espressione della maggioranza.

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