Urbanistica

Responsabilità solidale: dieci documenti per liberare gli acquirenti dei crediti

Il decreto legge sui crediti di imposta interviene anche su un tema caro alle banche e sul quale è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate

di Giuseppe Latour e Marco Mobili

Dieci documenti in grado di annullare la responsabilità solidale degli acquirenti. Il decreto sui crediti di imposta interviene anche sul tema, al centro di un dibattito lunghissimo e di molti interventi dell'agenzia delle Entrate, della diligenza di chi acquista i bonus fiscali, banche in testa. Ovviamente, parliamo di tutto il pregresso, visto che per il futuro sta prendendo forma un blocco. Il problema, sul quale interviene una norma interpretativa (quindi, valida anche per il passato), riguarda i casi nei quali la detrazione alla base della cessione sia viziata o inesistente. In base alle norme in vigore, «perché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d'imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi», spiegava l'Agenzia con la circolare 33/E dello scorso ottobre, l'acquirente «deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l'ipotesi di colpa lieve».

Parliamo, in questo caso, della responsabilità per le violazioni tributarie, non per gli eventuali reati.La norma si inserisce in questo contesto. E spiega che il concorso nella violazione «è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta». In sostanza, chi ha acquisito una serie di documenti sarà protetto da contestazioni successive.L'elenco comprende: il titolo edilizio abilitativo dell'intervento, come la Cilas, o una dichiarazione sostitutiva in caso di interventi in edilizia libera; la notifica preliminare alla Asl; la documentazione fotografica e video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, sulle opere realizzate (si istituzionalizza, così, una prassi introdotta da alcuni advisor nei mesi scorsi); la visura catastale dell'immobile oggetto di interventi o la domanda di accatastamento; le fatture, le ricevute e tutti i documenti che provano le spese sostenute; le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese; la delibera condominiale, in caso di lavori su parti comuni; gli attestati di prestazione energetica, in caso di lavori di efficientamento; il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione; l'attestazione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

Mettendo in fila questi documenti, l'acquirente (cioè, nella gran parte dei casi la banca) sarà libero dalla responsabilità solidale nei confronti del venditore, in caso di problemi. Non solo. Questa liberatoria varrà anche per i correntisti partite Iva che, con le quinte cessioni, comprino i crediti di imposta dalle banche. Sarà sufficiente che questi si facciano rilasciare un'attestazione di possesso, da parte della banca, di tutta la documentazione elencata dal decreto.Attenzione, però: questa correzione non interviene sulla questione dei sequestri. Diverse sentenze della Cassazione, nei mesi scorsi, hanno stabilito il principio per il quale i sequestri di crediti fiscali oggetto di sospette frodi possono travolgere anche chi ha comprato i crediti in buona fede. Il rischio, quindi, è che i crediti oggetto di inchieste in ambito penale possano essere congelati nei cassetti fiscali di chi li ha comprati. Questo problema, segnalato di recente anche dall'Abi in audizione in commissione Finanze al Senato, resta inalterato.

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