Fisco e contabilità

Riaccertamento straordinario dei residui, possibile stop al piano di recupero con avanzo disponibile

La lettura combinata di tre deliberazioni delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti

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di Ivan Bonitatibus e Andrea Ziruolo

Alcuni enti locali continuano ad applicare al bilancio di previsione la quota annuale di recupero del disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui in base all'articolo 3, comma 7, del Dlgs 118/2011, benché nell'ultimo rendiconto approvato abbiano registrato un importo positivo nel rigo "Totale parte disponibile (E)" del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Viene da chiedersi se tali enti siano obbligati a stanziare nella prima voce di spesa del bilancio la quota annuale di recupero, supposto che il disavanzo rappresenti la sola componente dell'unico complessivo disavanzo di amministrazione.

No è la risposta suffragata dalla lettura combinata di tre deliberazioni delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti (Molise - Deliberazione n. 170/2022/PAR, Regione siciliana - Deliberazione n. 190/2022/PAR, Lazio - Deliberazione n. 43/2021/PRSE).

Anzitutto, mette conto rilevare l'interpretazione "estensiva" (dei giudici contabili molisani) del dato testuale del terzo periodo del paragrafo 9.2.30 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs 188/2011), che completa «lo statuto regolamentare dettato per le fattispecie di recupero [del disavanzo] in misura superiore all'obiettivo prefissato».

Si ricorda che i primi due periodi del predetto paragrafo si occupano di disciplinare l'ipotesi in cui il "maggior ripiano" del disavanzo sia collegato sul piano causale con l'anticipo delle attività previste nel piano di rientro, che - secondo la nozione giuscontabile che gli è propria - deve contenere (fra l'altro) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo, nonché l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo. Di talché, nel caso in cui vengano anticipate le attività previste nel piano di rientro, lo stesso terminerà prima del previsto, fermo restando la conferma dell'obbligo di iscrizione nei bilanci di previsione degli esercizi successivi delle quote che restano ancora da ripianare (id est, fino al completo azzeramento "anticipato" del ridetto disavanzo).

Giova precisare che possono esserci più piani di rientro collegati a ciascuna componente dell'unico complessivo disavanzo.

Invece, il terzo periodo del citato paragrafo 9.2.30 specifica proprio che: «(n)el caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto».

Orbene, per i magistrati contabili molisani il disavanzo da riaccertamento dei residui di cui trattasi non consente, ab origine, un collegamento del "maggior ripiano" con un piano di rientro inteso come nella prefata nozione giuscontabile (in pratica, il ridetto "maggior ripiano" verrebbe in evidenza per il solo fatto che il risultato di amministrazione dell'esercizio "X" risulta migliorato rispetto a quello dell'esercizio "X-1" per un importo maggiore di quello applicato in via definitiva nella prima annualità del bilancio di previsione dell'esercizio "X"). Sicché, per la fattispecie "de qua", non può che applicarsi la regola secondo cui «il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso», in linea con l'assioma tradizionale che imputa «gli effetti favorevoli degli atti o fatti giuridici … al peso del vincolo più risalente nel tempo». Ovviamente anche in questo caso resta confermato l'obbligo, semprechè il disavanzo non si sia completamento azzerato, di iscrivere nei bilanci di previsione degli esercizi successivi le quote che restano ancora da ripianare, senza lasciare spazi finanziari aperti che consentono un incremento della spesa fino a completa copertura del disavanzo stesso.

Quanto finora detto però non è sufficiente per giustificare la risposta data in premessa, perché occorre anche il soccorso (e non solo) dei giudici contabili della Regione siciliana, i quali lasciano intendere (nella deliberazione citata) che - qualora le dinamiche gestionali passate siano già state in grado di creare margini positivi tali da coprire integralmente il disavanzo di amministrazione a quel tempo esistente - non ha più ragione di esistere l'obbligo di contrazione della spesa per migliorare la parte disponibile del risultato di amministrazione.

Pertanto, ove in un determinato esercizio si fosse realizzata (ad esempio nel 2021) la suddetta virtuosa dinamica finanziaria, l'ente potrebbe bloccare il piano di recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario anche più avanti nel tempo (se del caso, nell'ambito della formazione del bilancio 2023/2025).

Ciò perché «diverrebbe oggettivamente ultronea l'applicazione della medesima componente del disavanzo all'esercizio in corso di gestione … [e] … il rinnovato stanziamento di quanto già recuperato costituirebbe, a tutti gli effetti, una duplicazione».

Per chiudere il cerchio, però, è necessario riportare una precisazione della giustizia contabile laziale, la quale ritiene che «ove l'Ente intenda modificare le modalità e le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, apposita delibera – corredata dal parere dell'Organo di revisione – da cui emerga l'avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015».

Ovviamente nella delibera di cui sopra l'ente dimostrerà, secondo la visione esegetica sopra esposta, che l'unica componente del complessivo disavanzo di amministrazione, riferito appunto al riaccertamento straordinario dei residui, per effetto della positiva dinamica gestionale, è stato completamente ripianato.

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