Rigenerazione urbana, nei centri storici piani particolareggiati in deroga al Prg
Le modifiche al Dpr 380 della bozza del Dl Semplificazioni-bis sulle demolizioni e ricostruzioni
Con l'articolo18 della bozza di Dl Semplificazioni-bis (testo del 21 maggio) il governo interviene nuovamente sulle norme del 380 che inquadrano gli interventi di costruzione e demolizione nei centri storici già innovate dal primo Dl Semplificazioni del luglio 2020 (convertito dalla legge 120/2020).
Il punto normativo più avanzato sulla trasformazione del tessuto urbano consolidato resta la possibilità di derogare alle distanze di legge, mantenendo le distanze preesistenti ma modificando altezza e volumetria, a patto che l'intervento sia incluso in uno strumento di programmazione comunale. Nella riformulazione della seconda parte del comma 1-ter dell'articolo 2-bis del 380 che si legge nella bozza di Dl Semplificazione-bis si nota tuttavia un salto di prospettiva che riguarda proprio la pianificazione/programmazione comunale.
Mentre il testo vigente del Dpr 380 consente interventi di demolizione e ricostruzione «esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale», il nuovo testo li permette «nell'ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati». L'unica differenza che emerge è l'attributo «appositi» riferito a piani e programmi, che sembra suggerire all'ente locale un nuovo orientamento alla pianificazione/programmazione, dedicato e specifico, a valle delle semplificazioni introdotte.
Ma la novità più forte sta nel fatto che nella nuova versione del comma, cade la condizione di rispettare le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti. Il testo che si legge nella bozza del Dl Semplificazioni impone solo «la disciplina di tutela cui siano eventualmente sottoposti gli immobili interessati dagli interventi».
La norma, letta in questo modo, sembra che voglia indirizzare l'attività del decisore pubblico locale (che però ovviamente riguarda interventi di trasformazione tipicamente promossi da privati) verso piani particolareggiati - esistenti o nuovi - in deroga al Prg finalizzati alla riqualificazione e recupero di edifici nei centri storici.
Il riferimento ai piani e programmi comunali citati nell'ultimo periodo del comma 1-ter del vigente testo del 380 era stato peraltro oggetto di un chiarimento della circolare del 30 novembre 2020 diffusa congiuntamente dal ministero delle Infrastrutture e dalla Funzione pubblica. La circolare forniva indicazioni e orientamenti interpretativi sulle ultime modifiche introdotte dal Dl Semplificazioni. Tra le altre cose, il testo spiegava che «nonostante il riferimento testuale agli strumenti di pianificazione "vigenti", la disposizione deve essere intesa non come una semplice salvezza delle eventuali previsioni urbanistiche difformi in essere alla data di entrata in vigore del decreto - legge n. 76/2020, ma come un rinvio generale al potere di pianificazione esercitabile in ogni tempo dalle amministrazioni competenti».
Una impostazione che, nonostante il venir meno del richiamo all'inquadramento nel Prg, si conferma valida anche nella nuova versione del comma 1-ter dell'articolo 2-bis del 380 il quale, di fatto, conferma l'ente locale - e in particolare la giunta comunale, oltre al consiglio - il decisore ultimo sulla trasformazione del territorio, nella cornice normativa data, che resta sostanzialmente quella definita dal Dl Semplificazioni 1.
Per maggiore chiarezza, si riportano le due versioni del comma, evidenziando le modifiche.
Testo vigente del comma 1-ter dell'articolo 2-bis del Dpr 380 (modificato dal Dl Semplificazioni)
«In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela».
Testo del comma 1-ter dell'articolo 2-bis del Dpr 380 (riscritto dall'articolo 18 della bozza di Dl Semplificazioni-bis)
«In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, [anche] qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell'altezza massima dell'edificio demolito sono consentiti senza il rispetto delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nell'ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, ferma restando la disciplina di tutela cui siano eventualmente sottoposti gli immobili interessati dagli interventi».