I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Rincari in vista per la Tari 2024

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Nel mese di agosto scorso Arera ha emanato una serie di provvedimenti che coinvolgono direttamente o indirettamente la tassa sui rifiuti o la tariffa corrispettiva. Provvedimenti che consentono di comprendere quello che sarà lo scenario per la Tari 2024.

Si tratta, in particolare, della delibera n. 389/2023, con la quale l’Autorità ha definito le regole per il metodo tariffario dei rifiuti del periodo 2024-2025 (MTR-2) e della delibera n. 386 dello stesso giorno, con la quale sono state introdotte le nuove componenti perequative. Da considerare anche le delibere n. 387, sul monitoraggio degli obblighi di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e n. 385, riferita allo schema tipo di contratto di servizio. A queste va aggiunta la recente determina n. 1/2023, che ha approvato il tool di calcolo 2024, lo schema di relazione tipo e le dichiarazioni di veridicità.

L’aggiornamento dei piani finanziari 2024-2025 dovrà fare i conti con la rilevante incidenza della crescita dell’inflazione avviatasi a decorrere dall’anno 2022. L’incremento dei prezzi incide infatti sui PEF in almeno tre modi. In primo luogo, la regola dell’anno a-2, ossia quella in base alla quale il PEF dell’anno a viene definito partendo dai costi efficienti consuntivi dell’anno a-2, fa sì che la base per la quantificazione del livello tariffario massimo 2024 sia data dai bilanci/rendiconti 2022. Quest’ultimi, tuttavia, registrano in molti casi una rilevante crescita dei costi rispetto a quelli dell’anno precedente, utilizzati come base per il calcolo dei PEF 2023, a causa proprio della dinamica inflazionistica (basti pensare che l’indice FOI del mese di dicembre 2022 ammontava all’11,3%). In secondo luogo, il meccanismo del metodo tariffario, prevede che nel prendere in considerazione i costi del secondo anno precedente per determinare l’importo tariffario massimo dell’anno di riferimento, occorre rivalutarli con appositi tassi di aggiornamento monetario; tassi che nella precedente delibera Arera 363/2021, per gli anni 2023 e 2024, erano nulli e che vengono ora incrementati rispettivamente al 4,5% ed al 8,8%, per un totale molto vicino al 14%. Un terzo effetto è stato introdotto dalla determina ARERA 1/2023 (su mandato della deliberazione Arera n. 363/2021), la quale ha consentito ai gestori di recuperare anche l’aumento dovuto all’inflazione registrata nell’anno 2023, sfuggito al Pef del medesimo anno, considerato che i Pef 2023 erano basati sui costi 2021 (e talvolta anche 2020), costi non subivano alcun aggiornamento per effetto dell’inflazione 2023, stimata provvisoriamente pari a 0. Ciò avviene mediante l’inserimento nella componente a conguaglio di una specifica voce che accoglie la differenza tra i costi riconosciuti per il 2023, nel PEF 2022-2025, e quelli riqualificabili considerando il tasso di inflazione del 4,5%. Per far spazio a questi aumenti, che con le vecchie regole sarebbero stati comunque non riconosciuti in quanto ben superiori al tasso massimo di crescita delle entrate tariffarie ammesso (ricordando che il tasso massimo di crescita era, senza considerare le componenti legate ai miglioramenti della qualità o alle modifiche del perimetro gestionale o al D.Lgs 116/2020, dell’1,6%), la delibera Arera consente oggi un incremento del tasso di crescita fino anche al 9,6%. Ciò avviene, da un lato, aggiornando il tasso di inflazione programmata al 2,7% e, dall’altro, inserendo una specifica componente capace di intercettare l’effetto dell’inflazione (CRI), pari al massimo del 7%, per un totale massimo complessivo appunto del 9,6% (considerando il recupero minimo della produttività dello 0,1%). In definitiva, tenuto conto di una dinamica dei costi frequentemente ben superiore al limite massimo, c’è da attendersi, in molte realtà, incrementi tariffari spinti fino allo stesso. È quindi opportuno cominciare sin da subito a valutare le possibili manovre di contenimento, per la verità piuttosto limitate, considerando che non sono cambiate le componenti “a valle” del Pef che permettono di abbattere il gettito da ricavare dalla TARI (contributo scuole statali, recupero evasione tributaria, eccetera).

Ma nel 2024 l’applicazione della Tari dovrà tenere conto anche delle componenti perequative, introdotte dalla deliberazione Arera n. 386/2023. Si tratta della componente 〖UR〗_1, volta a finanziare i costi dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti negli specchi d’acqua e della componente 〖UR〗_2, che finanzia invece le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi. Le nuove componenti, pari rispettivamente ad € 0,10 e € 1,5 ad utenza, devono essere riscosse dai gestori delle tariffe (ossia i comuni in regime di Tari) insieme alla Tari/tariffa corrispettiva, dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento. Le stesse non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti. La loro introduzione comporta però una serie di difficoltà. Le prime sono di natura applicativa. Le componenti sono addebitate ad utenza, come definita dal Dm 20 aprile 2017, ossia l’unità immobiliare, il locale o l’area scoperta operativa, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a ì qualsiasi titolo, a una persona fisica o giuridica ovvero a un «utente». Ciò comporta che, nel caso di utenti con più utenze, la componente perequativa dovrebbe applicarsi più volte. Occorrere però valutare quando un’unità immobiliare possa essere effettivamente considerata, come nel caso delle pertinenze della abitazione che, a parere di chi scrive, non dovrebbero scontare una quota aggiuntiva (come avviene per l’applicazione della quota variabile). Altra questione riguarda la necessità o meno di ragguagliare le componenti alla periodicità del possesso/detenzione del locale/area (l’utenza). Si ritiene che tali componenti debbano essere applicate con il sistema pro die, come avviene per la Tari/tariffa. Da comprendere anche le problematiche relative alla loro debenza per le utenze esenti (probabilmente no) e la questione dell’assoggettamento al Tefa (questione dubbia, anche se il presupposto impositivo del tributo dettato dall’articolo 19 del Dlgs 504/1992, legato alla superficie tassabile, farebbe propendere per la non applicazione) e a Iva. Nel mondo idrico, ad esempio, le componenti perequative sono soggette a Iva; tuttavia, in regime di Tari la natura tributaria del prelievo, il criterio di commisurazione delle componenti perequative slegato dal presupposto del prelievo e l’assenza di corrispettività delle componenti, farebbe propendere per il no. Anche se sul punto sarebbero necessari chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate. Un secondo ordine di difficoltà nasce dalla complessa gestione amministrativa e contabile delle componenti perequative. La delibera Arera prevede che il comune (o il gestore delle tariffe) provvede al loro addebito ed alla loro riscossione. L’importo addebitato ai contribuenti deve essere comunicato alla Csea (la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali) entro il 31 gennaio dell’anno successivo e le medesime somme (si badi bene quelle addebitate e non quelle effettivamente riscosse) devono essere riversate alla Cassa entro il 15 marzo, sempre dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel caso della componente 〖UR〗_1, (rifiuti pescati), il comune dovrà anche ricevere (entro il 30 novembre dell’anno di addebito delle componenti), da parte del competente Ente territorialmente competente (ETC), la comunicazione dell’importo dei costi validati riferiti ai rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti sostenuti dal gestore nell’anno precedente (CSM). Il gestore delle tariffe (comune) dovrà quindi provvedere a scomputare dall’importo della componente perequativa 〖UR〗_1, che deve versare alla CSEA, la somma corrispondente a detti costi, ovvero ricevere il rimborso della differenza tra la componente CSM e la componente 〖UR〗_1, se quest’ultima è inferiore alla prima (in questo caso entro il 31 maggio). Il gestore delle tariffe dovrà, infine, versare al gestore la componente CSM entro il 30 giugno sempre dell’anno successivo a quello di riferimento della componente perequativa. Insomma, un complesso meccanismo contabile ed amministrativo che, per di più, costringerà i comuni ad anticipare i relativi importi, seppur in molti casi molto modesti, considerando il tasso di mancata riscossione della Tari. Inoltre, la riscossione delle componenti deve avvenire in modo che il comune sia in grado di contabilizzarle separatamente al momento dell’incasso; operazione che richiederebbe un apposito codice tributo nel modello F24, ovvero la creazione e la gestione di flussi separati dalla Tari, nel caso di riscossione tramite Pago pa. Salvo che non si voglia tornare ai complessi e non del tutto esatti meccanismi di scorporo usati per il TEFA, prima dell’istituzione dell’apposito codice tributo.

(*) Vice presidente Anutel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

CORSI IN PRESENZA

22/11/2023, Potenza: Percorso guidato per la predisposizione del bilancio di previsione 2024 – 2026 (9,00-16,30)

23/11/2023, Grosseto: Le novità più recenti e aspetti di rilievo nell’Imu e nella Tari (9,00-14,00)

24/11/2023: La Tari dopo le ultime delibere Arera (10,00-14,00)

27/11/2023, Venafro (Is), Percorso guidato per la predisposizione del bilancio di previsione 2024–2026 (9,00-16,30)

28/11/2023, Cesenatico (Fc): Alcune agevolazioni nell’Imu: esenzioni per enti ecclesiastici ed enti non commerciali, riduzioni per fabbricati di interesse storico o artistico (9,00-17,00)

30/11/2023 Brescia: Autonomia differenziata, federalismo fiscale e giustizia tributaria (9,00-17,00)

1/12/2023 Brescia: L’attività contrattuale senza rischi (9,00-17,00)

14/12/2023, Sansepolcro (Ar), La gestione della TARI nel 2024 (9,00-16,30)

15/12/2023 Biella: Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (9,00-16,30)

16/2/2024, Sede Nazionale ANUTEL: FORUM SULLA FINANZA LOCALE

4-5-6-7/3/2024, Desenzano del Garda (Bs): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI

24/3/2024: Imu e aree fabbricabili nozioni generali e agevolazioni riservate al comparto agricolo (10,00-12,00)

VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE

24/11/2023: Il processo davanti alla corte di giustizia tributaria di I° grado (10,00-12,00)

27-29/11/2023: Imu e nuova Imu - disciplina dell’abitazione principale nell’ambito dell’attività di controllo e di verifica (15,30-17,30)

4/12/2023: Tributi locali: conferme e novità per l’anno 2024 (9,00-11,00)

11-12-13-14/12/2023: Corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00)

11/12/2023: L’esternalizzazione dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle altre entrate locali (10,00-12,00)

12/12/2023: Il passaggio da tributo a corrispettivo (10,00-12,00)

18/12/2023: L'appello davanti alla corte di giustizia tributaria di II° grado (10,00-12,00)

15/1/2024: Il Pef Tari: la revisione biennale 2024-2025 e gli altri adempimenti Arera (9,00-11,00)

17-18/1/2024: Corso di formazione per messi notificatori (9,00-11,00 /15,00-17,00)

23/1/2024: Imu ed aree fabbricabili la gestione della fase accertativa, impianto motivazionale, valori della base imponibile e valori orientativi medi (10,00-12,00)

24/1/2024: La nuova piattaforma digitale per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione dopo il decreto n. 58/2022 (10,00-12,00)

VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

29/11/2023: I controlli collaborativi della corte dei conti: tra preventivo, salvaguardia, consuntivo e consolidato (10,00-12,00)

29/11/2023: Gli aggiornamenti degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 normati dal dm 25 luglio 2023 (15,30-17,30)

5/12/2023: Percorso di avvicinamento alla costruzione del Piao 2024-2026 (10,00-12,00)

7/12/2023: Il sistema Regis: il monitoraggio e la rendicontazione dei soggetti attuatori (15,30-17,30)

12/12/2023: Presentazione della riforma 1.15 del Pnrr: dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual (15,30-17,30)

13/12/2023: L’armonizzazione delle fonti programmatorie (15,30-17,30)

15/12/2023: Introduzione alla tariffa puntuale corrispettiva: aspetti tecnico/amministrativi (10,00-12,00)

9/1/2024: ASPETTI DI BASE DELLA CONTABILITA’ COMUNALE - I° MODULO (per nuovi addetti o addetti di altri settori diversi dal settore finanziario) (15,30-17,30)

11/1/2024: Le modalità operative per approntare il rendiconto della gestione 2023 (15,30.-17,30)

16/1/2024: ASPETTI DI BASE DELLA CONTABILITA’ COMUNALE - II° MODULO (per nuovi addetti o addetti di altri settori diversi dal settore finanziario) (15,30-17,30)

22/1/2024: Corso “avanzato” sulla gestione Iva del patrimonio immobiliare da parte degli enti locali (9,00-11,00)

25/1/2024: La formazione e la sperimentazione della riforma 1.15 del Pnrr: dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual (15,30-17,30)

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

22/11/2023: Il piano triennale dei fabbisogni di personale e i tetti di spesa del personale negli enti locali (10,00-12,00)

27/11/2023: Le novità del sistema degli appalti pubblici di servizi (10,00-12,00)

29/11/2023: I controlli collaborativi della corte dei conti: tra preventivo, salvaguardia, consuntivo e consolidato (10,00-12,00)

14/12/2023: Il contenzioso degli appalti nel Dlgs 36/2023 (10,00-13,00)

16/1/30/1/2024: L’attività amministrativa ed i procedimenti tra liberalizzazioni, deregolamentazioni, semplificazioni, razionalizzazioni ed uso della telematica e degli algoritmi

24/1/2024: L’evoluzione dei modelli organizzativi agili e resilienti ed il loro inquadramento normativo/contrattuale (9,30-11,30)

13-17/2/2024: TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2024: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

- IL CORSO si terrà dal 5 al 24 FEBBRAIO 2024.

https://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx