Fisco e contabilità

Rup, fondo contenzioso e fondo cassa: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Assistenza Rup e compensi
La fattispecie relativa all’esternalizzazione di «attività di supporto al Rup carente dei requisiti necessari» – ipotesi connotata da residualità, in quanto alla stessa può farsi ricorso soltanto in caso di verificata assenza in organico di altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al Rup – è autonoma rispetto a quella della «struttura a supporto del Rup», che deve essere connotata, nel disegno normativo, dalla stabilità e dalla possibilità di istituzione in comune fra più stazioni appaltanti nonché, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche e ove venga dimostrata l’indispensabilità per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico. Da tale alterità discende che il ‘tetto’ alle risorse finanziarie destinabili al conferimento di incarichi esterni dell’1% dell’importo a base d’asta operi in relazione alla prima fattispecie, non apparendo qualificabile come species di tale genus, di contro, l’esternalizzazione di ‘attività di supporto al Rup carente dei requisiti necessari. Conseguentemente l’ammontare dei relativi compensi, a seconda della tipologia di incarico da conferire, dovrà avvenire sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l’allegato I.13 e il Dm 17 giugno 2016, qualora si tratti dell’affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica.

Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo – Parere n. 41/2024

Fondo contenzioso

È necessario procedere ad una costante e puntuale ricognizione del contenzioso pendente e a una corretta stima del rischio di soccombenza, spettando, poi, all’Organo di revisione attestare la congruità del relativo accantonamento. La determinazione deve avvenire con una motivata, puntuale analisi di ogni singola controversia e la classificazione delle passività potenziali secondo i seguenti principi: - il debito certo (indice di rischio 100%) è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege; - passività probabile, con indice di rischio del 51%, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale. Vi rientrano le ipotesi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi e i giudizi non ancora decisi ma per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza; - passività possibile che è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione; - passività da evento remoto, il cui indice di rischio è inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Sezione regionale di controllo della Basilicata – Deliberazione n. 12/2024

Vincolo cassa

Il riconoscimento del vincolo di cassa è funzionale a garantire la effettiva attuazione delle finalità perseguite dalle norme e fatte proprie dagli enti locali, in quanto assicura la disponibilità delle necessarie risorse per far fronte prontamente agli interventi programmati. Si sottolinea, pertanto, la necessità del corretto calcolo della cassa vincolata, tenuto anche conto degli ultimi trasferimenti di risorse in materia di Pnrr nonché delle recenti indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG. Dunque, in quest’ottica, si ritiene assumano un ruolo determinante le scelte di programmazione degli enti che tengano in considerazione le specifiche esigenze del contesto di riferimento, stabilendo come utilizzare in concreto le entrate oggetto di apposizione di un vincolo. In tal modo si rende possibile calare nella concreta gestione le finalità indicate dal legislatore statale che vengono così a coincidere con quelle programmate dall’ente. L’Organo di revisione è invitato a monitorare costantemente la consistenza nonché il dettaglio della composizione della cassa vincolata anche durante ogni verifica trimestrale nel corso dell’esercizio e non solo in occasione del rendiconto.

Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo – Deliberazione n. 42/2024

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