Fisco e contabilità

Saldo Imu nel crocevia delle scandenze

Conguaglio il 28 febbraio se la delibera è sul sito Mef dopo il 16 dicembre

di Pasquale Mirto

Fine d’anno piena di appuntamenti per l’Imu, tra novità e incertezze. Fra gli adempimenti che non presentano criticità c’è la dichiarazione Imu. L’articolo 3-ter, del Dl 34/2019 ha (inspiegabilmente) spostato il termine di presentazione della dichiarazione Imu dal 30 giugno al 31 dicembre. La norma si applica ai soli anni 2018 e 2019. Entro il 31 dicembre andrà quindi presentata la dichiarazione Imu 2019, ovviamente per le le ipotesi in cui è previsto l’obbligo.

Con la nuova Imu, il termine è tornato quello classico del 30 giugno, e quindi le variazioni intervenute nel 2020 dovranno essere dichiarate entro giugno 2021.

Per quanto riguarda il saldo del 16 dicembre, occorre considerare che questo è il primo anno di applicazione della nuova Imu, che include anche la soppressa Tasi, sicché i Comuni dovrebbero aver tutti deliberato. La prima rata versata è stata pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per il 2019. Il versamento del saldo è effettuato a conguaglio di quanto dovuto per l’anno sulla base delle aliquote pubblicate sul sito del Mef.

Qui iniziano le complicazioni. La regola generale prevede che le delibere comunali acquistano efficacia con la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre, a condizione che il Comune le invii entro il termine del 14 ottobre. A seguito dei rinvii dei termini di approvazione del bilancio, anche i termini di pubblicazione hanno subito dei rinvii. Anzi, l’ultima proroga dei bilanci al 31 ottobre si era dimenticata del problema, a cui è stato posto rimedio con la legge di conversione del Dl 125/2020.

L’articolo 1, comma 4-quinquies, prevede l’invio delle delibere entro il 31 dicembre e la loro pubblicazione entro il 31 gennaio 2021. Il comma 4-sexies conferma la scadenza del 16 dicembre, sulla base degli atti pubblicati nel sito ministeriale, e il comma 4-septies considera l’ipotesi in cui le delibere siano pubblicate dopo la scadenza del saldo, prevedendo che l'eventuale differenza d’imposta sarà versata, senza sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio. Se invece emerge una differenza negativa, il rimborso segue le regole ordinarie.

Considerato che le delibere comunali sono efficaci con la pubblicazione sul sito ministeriale (articolo 13, comma 15-ter, Dl 201/2011), si ritiene che il saldo debba essere effettuato sulla base delle delibere pubblicate a dicembre, mentre l’eventuale conguaglio a febbraio è riservato alle sole ipotesi di delibere comunali pubblicate sul sito ministeriale entro il prossimo 31 gennaio.

Infine, occorre segnalare che mancano all’appello ancora due importanti decreti ministeriali.

Dal 2021 i Comuni possono diversificare le aliquote solo con riferimento alle fattispecie individuate in un decreto ministeriale che doveva essere emanato entro il 29 giugno scorso. Tuttavia, per i Comuni che vogliono approvare il bilancio e le aliquote entro il 31 dicembre, si può far riferimento alle indicazioni della risoluzione 1/DF, dove si è sostenuto che la limitazione al potere di diversificazione delle aliquote opererà solo a seguito della pubblicazione del decreto, a prescindere da quando avvenga.

Manca, infine, il decreto piattaforme petrolifere, previsto dall’articolo 38 del Dl 124/2019. Nel 2020 è entrata in vigore la nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine, e per il primo anno è previsto un unico versamento a saldo, con aliquota 10,6 (7,6 allo Stato e 3 per mille ai Comuni). I Comuni beneficiari dell’imposta dovevano essere individuati con decreto interministeriale entro il 23 aprile. Ma il Dm non c’è.

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