Personale

Segretari, il galleggiamento riparte dall'entrata in vigore del contratto

Il contratto sottoscritto il 17 dicembre 2020 riscrive la disciplina dell'istituto

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di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

L'Aran, con un parere in corso di pubblicazione, chiarisce i termini di applicazione del nuovo contratto ai segretari comunali e provinciali in tema di galleggiamento e l'interpretazione fa sorgere ulteriori dubbi. Ma andiamo con ordine.

Il contratto sottoscritto il 17 dicembre 2020 riscrive la disciplina dell'istituto che parifica, a livello di importo, la retribuzione di posizione riconosciuta al segretario con quella più elevata in godimento al dirigente ovvero, negli enti privi di dirigenza, al titolare di posizione organizzativa presente nell'ente. Per tale quantificazione, fino all'ultimo contratto collettivo, si continuava a far riferimento agli importi della retribuzione di posizione stabiliti dal contratto 16 maggio 2001, biennio economico 2000/2001, anche dopo il conglobamento di parte della retribuzione di posizione nello stipendio base. Con l'articolo 107, comma 2, del nuovo contratto collettivo si dispone che, nel calcolo in questione, per i segretari, vada utilizzata la «complessiva ed effettiva retribuzione di posizione».

Un'amministrazione ha interrogato l'Aran per sapere qual è l'esatta decorrenza della nuova disciplina. Infatti, a proposito dell'articolo 107, nel primo comma, dove vengono stabiliti gli incrementi della retribuzione di posizione, si prevede una decorrenza ben precisa, vale a dire il 1° gennaio 2018, mentre per i commi 2 e 3 nulla è disposto al riguardo. Poiché per il galleggiamento si parte dalla retribuzione di posizione del segretario, si poteva pensare che anche la revisione dell'istituto entrasse in vigore il 1° gennaio 2018.

L'Agenzia, al contrario, prendendo le mosse proprio dalla considerazione che i commi 2 e 3 non contengono una decorrenza specifica, fa scattare la regola generale che vede spiegare gli effetti giuridici ed economici del contratto dal giorno successivo la sottoscrizione, e quindi dal 18 dicembre 2020, fatta salva diversa previsione. L'indicazione risulta alquanto sorprendente se si considera che la Corte dei conti, con la deliberazione n. 21/2020 di certificazione dell'ipotesi di contratto collettivo in questione, afferma, al paragrafo 14.3, che gli oneri derivanti dalla nuova disciplina del galleggiamento sono stati quantificati partendo dal 2018.

Ma sembrava una questione di lana caprina in quanto avrebbe comportato solo una diversa ripartizione di somme fra retribuzione di posizione e galleggiamento in quanto il totale deve dare la retribuzione di posizione del dirigente. Un esempio può essere utile: si ipotizzi la retribuzione di posizione più elevata in godimento dal dirigente pari a 45.000 euro annui e la retribuzione di posizione del segretario di fascia A, prima del nuovo contratto, pari a 33.143,98 euro annui. Per il calcolo del galleggiamento, si continuava a utilizzare i vecchi importi ante conglobamento, come detto sopra, pari a 36.151,98 euro annui (la differenza di euro 3.008,00 era goduta a titolo di stipendio base). Pertanto, il galleggiamento ammontava a 8.848,02 euro annui e la somma dei tre importi (33.143,98 + 3.008,00 + 8.848,02) dava, per l'appunto, i 45.000,00 euro del dirigente. Ora, con il nuovo contratto, lo stesso segretario percepisce 33.900 euro annui di retribuzione di posizione, il galleggiamento è pari a 11.100 euro e la somma delle due voci porta sempre ai 45.000 euro del dirigente, non considerando, nell'esempio, l'incremento della retribuzione di posizione del dirigente stesso. La conclusione portava a non riconoscere al segretario alcun arretrato a titolo di retribuzione di posizione e di galleggiamento. Ma subito sorge una prima domanda: cosa ne è della quota di retribuzione di posizione conglobata nello stipendio? Resta nella disponibilità del segretario, realizzandosi in tal modo un cospicuo incremento del galleggiamento stesso?

Anche volendo superare questo aspetto non di poco conto con una risposta negativa, si poteva giungere a conclusione che se l'operazione dovesse realizzarsi il 1° gennaio 2018 ovvero il 18 dicembre 2020 era del tutto irrilevante. Senonché, l'Aran, sottolineando che la retribuzione di posizione del segretario aumenta dal 1° gennaio 2018, sembra voler riconoscere allo stesso gli arretrati per quest'ultima voce retributiva. Nell'esempio sopra riportato, si traduce nella differenza fra i 33.900 e i 33.143,98 euro annui, pari ad euro 756,02, per il periodo che va dal 1° gennaio 2018 alla data di entrata in vigore del nuovo contratto. Se così fosse, in questo arco temporale, la retribuzione di posizione effettiva del segretario aumenta a 33.900 euro, il galleggiamento resta fermo ai vecchi 8.848,02 euro, come rimane invariata la quota di retribuzione di posizione conglobata nello stipendio (euro 3.008). Ma la somma di questi importi ammonta a 45.756,02 euro, quindi, andrebbe a superare quella del dirigente (i famosi 45.000 euro). Il tutto sembra porsi in contrasto con la logica del galleggiamento stesso.

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