Servizi di natura intellettuale senza obblighi di dichiarazione dei costi di manodopera
Il Tar Emilia Romagna ribadisce il principio e ricorda i parametri per distinguere queste attività dalle altre soggette al vincolo
I servizi di natura intellettuale hanno ad oggetto prestazioni professionali che richiedono, in capo a chi le esegue, un patrimonio di conoscenze tecnico-specialistiche e costituiscono l’ideazione di soluzioni o l’elaborazione di pareri non standardizzati e, come disposto dall’art. 108, comma 9, del Dlgs. n. 36/2023, non soggiaciono agli obblighi dichiarativi in ordine ai costi della manodopera e agli oneri di sicurezza aziendale.
Questo è quanto ribadito dalla sentenza del Tar per l’Emilia Romagna...