Amministratori

Sì alla giurisdizione della Corte dei conti sui dipendenti del Coni

di Massimiliano Atelli

Spetta alla cognizione del Giudice contabile, anziché a quella del Giudice ordinario, la condotta di dipendenti della Coni S. che arrechino danno ad un Comitato provinciale del Coni. È quanto affermano le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza del 30 marzo 2017, n. 8242.

L’approfondimento
Per un verso, le Sezioni unite hanno ribadito che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti quando l’azione di responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell’Ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio (da Cassazione, Sezioni unite, sentenza del 19 dicembre 2009, n. 26806 a quelle successive conformi).
Per altro verso, tuttavia, le Sezioni unite hanno puntualizzato che, nel caso in esame, il danno era stato arrecato in via diretta, senza mediazione di alcun organismo societario, al Comitato provinciale del Coni di Matera, essendo le risorse finanziarie pubbliche indebitamente sottratte di sua immediata pertinenza, di talché un problema di azione erariale di responsabilità in materia societaria non si poneva neppure.

Il caso
Un dipendente di Coni S., convenuto a giudizio dalla Procura contabile per vicende antecedenti all'entrata in vigore del Testo unico sulle partecipate (in particolare, per indebita appropriazione, in qualità di segretario del Comitato provinciale Coni, delle risorse finanziarie pubbliche di pertinenza del predetto Comitato, costituita da contributi erogati dal Coni nazionale e dal Comune, nonché da proventi della gestione degli impianti sportivi del Comune stesso), invocava l'applicabilità del principio in base al quale spetta al Giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, deducendo la non configurabilità, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, né di un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, né di un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. 

Argomenti, spunti e considerazioni
La decisione delle Sezioni unite della Cassazione persuade.
Come aveva ben chiarito il Giudice contabile di appello, non soltanto deve reputarsi indubbia la «natura pubblica» delle risorse impiegate (costituite, come detto sopra, da contributi erogati dal Coni nazionale e dal Comune, nonché da proventi della gestione degli impianti sportivi del Comune stesso) - e proprio questa circostanza conduce a ritenere che il danno è riferibile, senza alcuna interferenza o mediazione di altro organismo societario, al Comitato provinciale Coni - ma Coni S. va considerata «mera estensione, astrattamente con maggiore capacità operativa, del Coni stesso, con il quale sostanzialmente si identifica».
Del resto, la compenetrazione fra ordinamento dello sport e diritto pubblico è estremamente forte, in considerazione del valore che lo sport assume nel sistema statuale, che ne giustifica, conseguentemente, un certo modello di finanziamento, largamente di derivazione pubblica.
Non vi sono dunque apprezzabili ragioni per ritenere sottratti alla giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti le condotte di appropriazione illecita o spreco delle risorse finanziarie di cui vivono i Comitati provinciali Coni.

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