Sicurezza in cantiere, sì alle attenuanti generiche al datore di lavoro che «ripara» alle inadempienze
Il giudice di merito, ricorda la Cassazione, deve valutare, oltre l'occasionalità del fatto, anche gli elementi rilevanti che indicano se i fatti contestati sono stati superati (o disattesi)
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione penale ha riformato il giudizio del tribunale di Ivrea che non aveva concesso le attenuanti generiche al titolare di un'impresa di costruzioni che aveva mancato di adottare alcune di misure di sicurezza nel cantiere di una ristrutturazione esterna di un edificio. Come ricostruito dalla sentenza n.23946/2023 depositata il 5 giugno scorso, all'imprenditore è stato contestato di non aver ottemperato alle azioni che la norma attribuisce al datore di lavoro in merito ai mancati controlli sulle misure di sicurezza e sulla mancata attuazione delle prescrizioni del piano di sicurezza (articolo 97 del Dlgs 81). Tra le altre cose, nel caso specifico, è stato accertato che non erano stati montati i parapetti interni ai ponteggi.
L'interessato ha presentato appello contro la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato al pagamento di una ammenda (di 4.500 euro), non riconoscendo le attenuanti generiche richieste dalla difesa. Nell'appello, la difesa ha anche chiesto di considerare la incensuratezza dell'interessato chiedendo la non punibilità per l'esiguità del danno. I giudici della Terza Sezione penale della Cassazione hanno respinto quest'ultima richiesta, ritenendo che su questo punto la sentenza fosse adeguata ed esente da vizi logico-giuridici. Hanno invece accolto la prima richiesta della difesa, ritenendo che il giudice di merito - negando le attenuanti generiche - non avesse correttamente valutato circostanze e comportamento dell'imputato dopo la denuncia. «Non si evince - scrivono i giudici affrontando questo punto - quale sia stato l'iter logico-giuridico esperito dai giudici di merito con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche».
La sentenza del tribunale - si spiega nella pronuncia - non ha tenuto in alcun conto che il datore di lavoro «aveva adeguato il luogo di lavoro alle prescrizioni impartite in sede di sopralluogo e già in data il cantiere era cessato; inoltre, con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice ha anche affermato l'occasionalità del fatto, sicché è illogica la motivazione nella parte in cui il giudice, in punto di concessione delle circostanze attenuanti, contraddittoriamente, ha dichiarato che non fossero emerse circostanze rilevanti, oltre allo stato di incensuratezza dell'imputato, senza nulla esprimere in ordine alla occasionalità della condotta e in ordine alla condotta riparativa posta in essere dal ricorrente». «Il giudice di merito - conclude la Cassazione - non ha assolto all'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non avendo illustrato la ragione per la quale tali elementi rilevanti e favorevoli, rilevabili dagli atti e richiamati nella medesima sentenza, siano stati disattesi o superati».