Sismabonus, la scelta per il 110% è obbligata
Cslp: chi è ammesso al superbonus, per interventi antisismici, accede solo alla detrazione "maggiore"
Per i soggetti ammessi al superbonus 110%, in caso di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, è possibile accedere solo alla detrazione "maggiore" (con tutti gli adempimenti richiesti) e non a quella "tradizionale" disciplinata dall'articolo 16 del Dl 63/2013. È un'altra conclusione a cui giunge la Commissione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con l'emanazione del cosiddetto "super sismabonus" è stata introdotta una modifica al "sismabonus" tradizionale sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un'unica percentuale pari al 110%, determinando così, per i soggetti ammessi al 110%, che nel periodo di vigenza del superbonus, «non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare». Quindi, la detrazione dal 50% all'85% prevista dall'articolo 16 del Dl 63/2013 sarebbe oggi applicabile nelle sole ipotesi in cui, per motivi soggettivi (ad esempio quando chi sostiene le spese è una impresa) od oggettivi (per esempio quando l'immobile non è abitativo e chi sostiene le spese non è una Onlus o uno degli altri soggetti di cui alla lettera d-bis del comma 9 dell'articolo 119) non si potrebbe aspirare al 110 per cento.
Non è una conclusione immediata (tanto è vero che nel testo della risposta i verbi sono utilizzati al condizionale) in quanto sino a oggi si è sempre ritenuto che il 110% si affiancasse (e non si sostituisse) alle detrazioni già in vigore, la cui applicabilità è stata estesa sino a tutto il 2021. Sicuramente l'affiancamento sussiste per i lavori ecobonus (di cui la Commissione non tratta) ma, stando all'interpretazione sopra riportata, così non sarebbe per i lavori "sismabonus". Differentemente dagli interventi ecobonus, nell'ambito del "sismabonus" operare con le vecchie o con le nuove agevolazioni non comporta differenze rilevanti (aliquota di risparmio fiscale a parte), fatta eccezione per l'attestazione della congruità dei prezzi e la specifica polizza assicurativa richiesta dal comma 14 dell'articolo 119 del Dl 34/2020.Se l'interpretazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è corretta (e dovrebbe esserlo visto che il Dm 329/2020 ha modificato i modelli di attestazione in tal senso), per i lavori con progetto presentato dal 7 agosto 2020, persone fisiche e condomini (nonché Onlus, Odv, eccetera) non potrebbero evitare tali adempimenti, neppure se si volessero "accontentare" delle "vecchie" (e minori) detrazioni al posto del 110%.