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Soccordo istruttorio per il candidato al concorso che invia con la domanda d'ammissione la carta d'identità incompleta

Non è una ragione ostativa alla partecipazione alla procedura concorsuale

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di Arturo Bianco

La mancata trasmissione della carta di identità unitamente alla domanda non costituisce una valida ragione per escludere un concorrente dall'ammissione a un concorso. É questa una fattispecie nella quale l'ente può utilizzare l'istituto del soccorso istruttorio e la circostanza che l'assenza del documento di identità costituisce un pregiudizio all' utilizzo della autocertificazione non deve essere intesa come una ragione ostativa alla partecipazione alla procedura concorsuale. Tanto più in considerazione del favore legislativo alla più ampia partecipazione ai concorsi. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della quinta sezione del Tar della Campania, sede di Napoli, n. 5408/2022.

Con questa pronuncia l'ente, nel caso specifico, una Asl si è vista annullare il provvedimento di esclusione di un candidato, tanto più che lo stesso nella domanda aveva indicato gli estremi e aveva trasmesso la prima pagina del documento di identità e, erroneamente, non la seconda.

Il soccorso istruttorio è disciplinato dall'articolo 6 della legge 241/1990; esso prevede la possibilità per le Pa di intervenire per la regolarizzazione di documentazioni carenti e costituisce un istituto applicabile a tutti i procedimenti amministrativi. Nel caso specifico, esso è utilizzabile: siamo infatti in presenza della correzione di un errore commesso, che peraltro deve essere inteso come essenzialmente formale o quale mera irregolarità, peraltro non essenziale. Questo istituto, ci ricorda la sentenza, non è invece utilizzabile per la presentazione per la prima volta di documentazioni aggiuntive o per la modifica del contenuto dei documenti che sono stati presentati, in quanto in tal modo si violerebbe il principio della par condicio tra i concorrenti al concorso. Viene ricordato il principio di carattere generale che la trasmissione della copia del documento di identità personale deve essere inteso come un presupposto di validità della autocertificazione, per come indicato dal Dpr 445/2000. Ma questo elemento non esclude la possibilità che, su invito dell'ente, il candidato provveda alla correzione degli errori che ha compiuto nella presentazione della domanda. Se essa contiene gli elementi richiesti, per i giudici amministrativi campani non vi sono ragioni ostative alla attivazione del cd soccorso istruttorio. In questa direzione spingono anche i canoni di carattere generale della ragionevolezza e della proporzionalità che devono ispirare l'attività amministrativa. Si deve infine tenere conto del cd favor partecipationis, cioè della preferenza legislativa a che ai concorsi pubblici partecipi il maggior numero di candidati, così da potere operare la selezione su una platea ampia.

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