Appalti

Solo una dichiarazione obiettivamente falsa comporta l'automatica esclusione dalla gara

Ogni altra dichiarazione e informazione taciuta alla stazione appaltante richiede un apprezzamento dell'ente

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di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

É solo una dichiarazione falsa, obiettivamente non veritiera, priva di opinabilità, intesa come immutatio veri, che comporta l'automatica esclusione dell'operatore economico da un procedura di gara, senza necessità di una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante in termini di verifica dell'integrità e affidabilità dello stesso. Per contro, ogni altra dichiarazione e informazione le sia omessa, fuorviante, reticente, richiede un apprezzamento dell'ente appaltante in ordine alla rilevanza e incidenza in concreto sull'idoneità professionale dell'operatore economico.

É questo il punto fermo del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10504/2022, chiamato a pronunciarsi sull'ampio panorama delle fattispecie degli illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, del codice .

La vicenda tra origine dall'aggiudicazione di un appalto di lavori, a favore di un operatore economico, ritenuta illegittima dal secondo in graduatoria, per violazione e falsa applicazione delle cause di esclusioni riconducibili agli illeciti professionali.

L'aggiudicatario non ha i requisiti di moralità per avere commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e per il rinvio a giudizio, nei confronti del legale rappresentante, per il reato di omicidio colposo; inoltre, non avendo dichiarato detti fatti, il suo comportamento omissivo ha integrato anche l'ipotesi di falsità di cui all'articolo 80, comma 5, lettera f -bis.

Il Tribunale di primo grado ha accolto il ricorso limitatamente alla richiesta di annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto, nella parte in cui la stazione appaltante non ha valutato le circostanze omesse, in grado, se ritenute tali, di incidere sulla sussistenza dei requisiti di integrità e affidabilità .

Contro tale pronuncia l'aggiudicatario ha presentato appello, ma i giudici di Palazzo Spada hanno respinto il ricorso.

L'esame parte da un doveroso richiamo alla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 16/2020, applicabile alla fattispecie.

L'omissione dichiarativa ha rilevanza solo se ha «l'attitudine decettiva» ossia è idonea a sviare la stazione appaltante nei provvedimenti da adottare in sede di gara; ma non ha portata immediatamente escludente; Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire onere di prova e motivazione circa l'incidenza di quanto sottaciuto sulla valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico per poter giungere ad un provvedimento espulsivo.

Al contrario, il meccanismo di esclusione automatica, senza valutazioni o apprezzamenti da parte della pubblica amministrazione, trova piena applicazione nel caso di operatore economico che ha fornito dichiarazioni non veritiere ossia riferibili «ad un dato di realtà, ad una situazione fattuale per la quale si possa porre immediatamente l'alternativa logica vero/falso rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall'operatore».

Alla luce di queste coordinate interpretative i giudici hanno escluso che la dichiarazione resa dall'aggiudicatario possa ritenersi non veritiera; in particolare, l'aver taciuto la pendenza del procedimento penale integra una ipotesi di omissione dichiarativa che non potrebbe confluire in una falsa dichiarazione perché le valutazioni concernenti «la sua correttezza sono riferite ad elementi di carattere giuridico, irriducibili all'antitesi vero/falso»; pertanto, imprescindibile è la valutazione della stazione appaltante circa l'incidenza in senso negativo del comportamento dell'operatore economico sulla sua affidabilità.

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