Somma urgenza, sempre obbligatorio il debito fuori bilancio se non si può rispettare l'iter regolare di spesa
La normativa di riferimento è stata da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2019
Le emergenze causate dalle calamità naturali di questi giorni, impongono agli enti locali la necessità di eseguire lavori di somma urgenza per eliminare le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità, derivanti dall'evento. In merito la normativa di riferimento è stata recentemente modificata dalla legge di bilancio 2019 che ha disposto in ogni caso l'obbligatorietà del riconoscimento come debito fuori bilancio dei lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare il regolare procedimento di spesa, e non solo quando nell'apposito capitolo vi è insufficienza di fondi.
Ma procediamo con ordine. L'articolo 163 del decreto legislativo 50/2016 codice dei contratti pubblici, disciplina le procedure per gli interventi di somma urgenza e di protezione civile; il comma 4, prescrive che il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Il richiamato articolo 191 del Dlgs 267/2000, come modificato dall'articolo 1, comma 901, della legge n. 145 del 2018, al comma 3, dispone che per i lavori pubblici di somma urgenza, causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
In altre parole, sarà sempre necessario procedere al riconoscimento consiliare delle spese derivanti da lavori di somma urgenza apprestando la relativa copertura finanziaria e l'importo riconoscibile, sarà limitato solamente alle necessità accertate per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Laddove si verifichi la violazione dei commi 1,2 e 3 dell'articolo 191 si applica il successivo comma 4 e il riconoscimento potrà essere adottato, secondo l'articolo 194, comma 1, lettera e) «nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente».
Ne consegue che il quantum da riconoscere, non può eccedere i termini della accertata necessità per la rimozione dello stato di pericolo e non può sconfinare in interventi eccedenti la necessità contingente. Pertanto, laddove l'attività gestionale sia mantenuta entro l'alveo segnato dalla legge, l'utilità per l'ente coincide con la spesa sostenuta (come risulta dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato). In caso contrario, la violazione determina l'applicazione della disciplina sostanziale stabilita dall'articolo 194, lettera e) per la quale, come da consolidata giurisprudenza contabile, il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione mentre, per la parte non riconoscibile (l'utile d'impresa), il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha disposto la fornitura (Cdc, Sezione di controllo per la Regione siciliana deliberazione n. 121/2019).