Soppalco, ecco quando serve il titolo edilizio
Il Consiglio di Stato conferma una valutazione caso per caso di questo intervento, valutando entità produzione di volume e apertura di luci
Nell'ambito di un intervento, riconosciuto abusivo dal comune di Napoli, il proprietario di un palazzo in un'area a vincolo paesaggistico, ha realizzato, tra le altre cose, un soppalco di 25 mq, con altezza da terra di oltre due metri e soffitto a 1,85 metri. Alle contestazioni del Comune, il proprietario ha sostenuto che gli spazi - all'interno di uno spazio verandato in muratura - fossero «meri locali pertinenziali» e che in particolare il soppalco «rappresentasse un'opera meramente interna, realizzabile senza la necessità di permesso di costruire».
Nonostante, nel caso specifico, il soppalco fosse automaticamente abusivo in quanto realizzato nel cotesto di un intervento complessivamente abusivo, i giudici della Settima sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n.238/2023 del 9 gennaio scorso, hanno ribadito l'orientamento della giurisprudenza circa la valutazione di questo specifico intervento. Orientamento secondo cui il soppalco, a certe condizioni, non richiede necessariamente un titolo edilizio. Per questo, la situazione va esaminata caso per caso.
«È necessario il permesso di costruire - ricorda il Consiglio di Stato - quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, con incremento delle superfici dell'immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico. Si rientra, invece, nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile, ipotesi che si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone».
Nel caso specifico, si è in presenza di un soppalco di «notevoli dimensioni» (25 mq, impostato a m. 2,10 dal calpestio e a m. 1,85 dalla copertura) «realizzato all'interno della ex struttura verandata - non ancora condonata - e dotato di una finestra ricavata nella muratura di circa m. 1,80 x 1,20». I giudici di Palazzo Spada (come peraltro già il primo giudice) escludono pertanto la classificazione tra gli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire. Per giurisprudenza ormai costante, si ribadisce infatti, «la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all'interno di un locale, di solito un'abitazione, interponendovi un solaio, va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto».