Amministratori

Spending review, legittima l'indennità per l'assessore in pensione

Le indennità dei componenti delle giunte degli enti locali non sono assimilabili ai redditi da lavoro

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di Amedeo Di Filippo

È del tutto legittima l'erogazione dell'indennità di funzione a favore dei componenti delle giunte degli enti locali, non dovendosi applicare la norma del Dl 95/2012 che vieta alle Pa di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. È quanto afferma la sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti con la deliberazione 88/2021.

Il quesito
È stato chiesto un parere circa l'applicazione dell'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 che, nell'ambito della complessiva manovra di spending review impostata dal Governo Monti, ha posto il divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo, a eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito. In particolare l'ente ha chiesto se fosse possibile attribuire l'indennità di funzione a un assessore componente la giunta comunale in stato di quiescenza, quindi titolare di una pensione, al momento del conferimento dell'incarico o se la predetta nomina debba essere conferita esclusivamente a titolo gratuito.

Il parere
I magistrati contabili del Lazio hanno rammentato la circolare n. 6/2014 del ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, la cui tesi è stata condivisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 124/2017, secondo cui le disposizioni del 2012 servono a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarichi sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli organi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani. Le nuove disposizioni sono infatti espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
Nel merito, è stato ricordato che la norma prevede eccezioni al divieto, menzionando espressamente i componenti delle giunte degli enti locali territoriali: sindaci, assessori e presidenti di giunta, ai quali l'articolo 82, commi 1 e 8, del Tuel ha riconosciuto la specifica indennità di funzione e il cui comma 3 ha disposto che le indennità non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi.

L'incarico
Per la sezione Lazio della Corte dei conti è stato dirimente il fatto che queste attribuzioni derivino dall'investitura elettiva da parte dei cittadini o, comunque, dalla nomina sulla base degli equilibri politici scaturiti dal voto popolare, per cui non assume alcuna rilevanza la ratio della norma sul collocamento in quiescenza e sul ricambio generazionale. Di conseguenza, una lettura costituzionalmente orientata della disposizione non preclude per i componenti delle giunte degli enti locali l'attribuzione dell'indennità di funzione, anche al fine di non menomare il pieno esercizio dell'elettorato passivo che deve essere garantito a tutti i cittadini a parità di condizioni, a prescindere dalle condizioni personali di ognuno.

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