Appalti

Spetta al Rup proporre la non aggiudicazione dell'appalto se l'offerta è inadeguata

Legittima la decisione della stazione appaltante grazie all'indagine del Rup sull'inadeguatezza della proposta tecnica

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di Stefano Usai

É legittima la decisione della stazione appaltante di non aggiudicare l'appalto, nonostante i verbali della commissione di gara, su indagine attenta condotta dal Rup che ha evidenziato l'inadeguatezza della proposta tecnica rispetto alle esigenze sottese all'appalto. In questo senso, il Tar Puglia, Lecce, sezione III, sentenza n. 311/2021.

La questione
La sentenza è chiara nell'evidenziare che Rup e responsabile del servizio, chiamato ad approvare la proposta di aggiudicazione (o a non aggiudicare l'appalto come nel caso di specie) predisposta dal responsabile unico sui verbali della commissione di gara, non hanno affatto un ruolo marginale nel procedimento di gara. E, in ogni caso, determinante rimane il ruolo/controllo del responsabile unico del procedimento.
Nel caso trattato, il responsabile del servizio non aggiudicava l'appalto - caratterizzato dalla presentazione di un'unica offerta per l'affidamento di servizi di ingegneria - in quanto l'offerta presentata appariva non adeguata/inidonea alle esigenze della stazione appaltante.
La determinazione veniva, evidentemente, censurata sotto vari profili ma il giudice non ha condiviso le doglianze.
É interessante riportare la vicenda – la seguenza dei vari segmenti del procedimento amministrativo – che riguardano il caso in esame. Come si legge in sentenza, dopo la comunicazione della commissione di gara della proposta di aggiudicazione della procedura negoziata (gara informale) il Rup ha avanzato, allo stesso collegio, l'esigenza di una nuova valutazione «al fine di verificare se la stessa potesse ritenersi idonea ed adeguata, in conformità al regolamento riportato nella lettera d'invito». Secondo il ricorrente l'intervento del Rup, nell'ambito della competenza della commissione di gara, risulta caratterizzato da eccesso di potere.

La sentenza
Il giudice, come detto, non condivide questa censura (e neanche le altre prospettate) fondando il proprio ragionamento sul ruolo centrale – imprescindibile, si potrebbe dire – del Rup. L'articolo 31 del Codice dei contratti pone al centro della procedura una peculire figura, il responsabile unico del procedimento, le cui funzioni non sono solamente di carattere istruttorio.
Del resto, si rammenta in sentenza, già il Consiglio di Stato (sentenza n. 4401/2020) ha avuto modo di rimarcare che «l'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 50 cit. riconosce, infatti, la competenza generale del R.u.p. a svolgere tutti i compiti (id est, ad adottare tutti gli atti della procedura)...», evidenziando, dunque, la possibilità che questi «non compia soltanto operazioni di carattere materiale, ma svolga anche attività giuridica esternata in veri e propri atti». Competenza che può giungere anche a ritenere il Rup anche responsabile dell'adozione «del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; III, 19 giugno 2017, n. 2983; V, 6 maggio 2015, n. 2274; V, 21 novembre 2014, n. 5760)».
Da questa cornice emerge che l'ambito operativo del Rup non può che ritenersi esteso fino a comprendere evidentemente ogni forma di controllo sull'operato della commissione di gara e finanche alla prerogativa di richiedere - e in ciò gli atti sono pienamente legittimi - «chiarimenti e delucidazioni (…) alla Commissione di gara in ordine alla idoneità tecnica e professionale dell'offerta del ricorrente». Soprattutto quando, come nel caso di specie, lo stesso responsabile unico ha rilevato l'erronea attribuzione del pungeggio. Le sottolineature della sezione hanno un particolare rilievo visto che consentono di superare l'affermazione, stereotipata, secondo cui la proposta di aggiudicazione è riconducibile all'operato della commissione. In realtà, detta affermazione deve essere completata considerando che occorre distinguere il verbale (i verbali) della commissione di gara di scelta del miglior offerente dal successivo atto tecnico (appunto la determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione) di competenza del responsabile unico il cui compito è anche quello di verificare la correttezza (almeno) formale delle operazioni compiute.
Per intendersi, l'acclaramento di un approccio spropositato/errato nella valutazione non può sfuggire al controllo del Rup. É chiaro che poi questo soggetto non potrà "manipolare" la proposta ma dovrà – come nel caso trattato dal giudice pugliese – richiedere i doverosi chiarimenti.
Nel caso di specie non sono stati forniti i chiarimenti richiesti e il Rup, assumendosi correttamente, in modo rispettoso della norma, la propria responsabilità ha predisposto una proposta di non assegnazione dell'appalto per inadeguatezza dell'offerta rispetto ai desiderata della stazione appaltante.
Proposta che è stata oggetto di accurato riscontro da parte del responsabile del servizio che nella correlata determina ha richiamato le varie operazioni/controlli svolti dal Rup, legittimando pertanto l'atto in parola come viene riconosciuto dal giudice.

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