Stabilimenti balneari, opera «amovibile» non significa opera stagionale
La natura temporanea e stagionale dei manufatti, precisa il Consiglio di Stato, non coincide necessariamente con la loro amovibilità
Alla definizione «amovibile» relativa a un'opera edilizia non è legata anche alla qualifica di stagionalità, la quale comporta la rimozione una volta terminato l'utilizzo limitato ad alcuni mesi dell'anno. La precisazione arriva dal Consiglio di Stato il quale, con la recente pronuncia n.11715/2022 dello scorso 30 dicembre 2022, mette fine a una ambiguità in base alla quale la Soprintendenza, in tempi diversi, si è pronunciata in modo opposto sulle opere proposte da un concessionario che gestisce uno stabilimento balneare.
Nel 2018 il titolare di uno stabilimento balneare sulla costiera salentina inoltra una Scia al comune di Otranto per "rimodulare" i propri manufatti in legno realizzati sulla base di un permesso rilasciato dal Comune nel 2012, con l'ok della Soprintendenza. Il Comune inoltra pertanto l'istanza alla Soprintendenza per la compatibilità paesaggistica. Invece di pronunciarsi sul merito la Soprintendenza ritiene invece che il permesso del 2012 e la stessa autorizzazione paesaggistica non siano più validi da molto tempo in quanto tali autorizzazioni sarebbero riferite a un permesso di costruire con limitazione stagionale, relativo a manufatti da rimuovere a fine stagione; e questo perché tali strutture venivano appunto definite «amovibili» nella documentazione. Quest'ultima definizione - secondo la Soprintendenza - incorpora il concetto di stagionale e distingue tali strutture da quelle «non facilmente amovibili», che nelle concessioni passano poi al Demanio alla fine della gestione insieme all'area oggetto della concessione. La Soprintendenza si pronuncia pertanto per la improcedibilità della pratica.
Il ricorso del gestore dello stabilimento viene accolto dal Tar Lecce (sentenza n.122/2021) respingendo gli argomenti della Soprintendenza, la quale ricorre in appello. I giudici della Settima Sezione di Palazzo Spada - nella sentenza citata - respingono l'appello precisando che «la qualificazione delle opere in questione come "amovibili" utilizzata dalle Amministrazioni per dimostrare la natura esclusivamente temporanea e quindi stagionale dei manufatti in questione, non consente, in realtà, a parere del Collegio, di attribuire automaticamente agli interventi costruttivi de quibus il carattere di opere destinate a permanere sui luoghi di causa solo nella stagione estiva, riferendosi più semplicemente ai manufatti che, in contrapposizione a quelli "non facilmente amovibili", non dovranno essere necessariamente rimossi alla scadenza della concessione, ma passeranno nella proprietà del demanio».