Stime di bilancio, pagamenti, residui e debito di custodia: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Stime di bilancio
In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere «sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei e obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell’attendibilità). Questo principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d’esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi e accompagnatori. Un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L’oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione».
Sezione regionale di controllo del Veneto - Deliberazione n. 143/2024
Rispetto dei termini di pagamento e revisori
In riferimento al rispetto della normativa in tema di tempi di pagamento compete ai revisori, anzitutto, di verificare l’avvenuta adozione, da parte dell’ente locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell’allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo chiarimenti in caso di riscontro negativo. Parimenti, l’organo di revisione economico-finanziaria è chiamato a vigilare sul rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 183, comma 8 del Tuel, secondo cui, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, il quale adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l’obbligo di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, sotto pena di responsabilità disciplinare ed amministrativa. Infine, l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare, altresì, che, in caso di superamento dei predetti termini, siano state rappresentate dall’ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, dandone atto nella propria relazione.
Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Deliberazione n. 107/2024
Gestione dei residui attivi
Il Comune deve provvedere «alla revisione delle ragioni del mantenimento […] dei residui», in particolare di quelli attivi, con la migliore diligenza, attivando le più approfondite verifiche. Al fine del rispetto dell’articolo 228, comma 3, del Tuel non sono sufficienti prese d’atto di formali riconoscimenti in ordine alla assoluta inesigibilità di crediti, qualora esse non siano conseguenza di attento e sistematico esame dell’intera mole delle poste contabili attive. Nel caso in cui l’avanzo d’amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l’emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.
Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Deliberazione n. 94/2024
Debito di custodia e debito di vigilanza
Per consolidata giurisprudenza non sussiste in capo ai consegnatari alcun debito di custodia per i beni che siano estranei a una gestione di magazzino, allorché si tratti di beni destinati all’uso e cioè giacenti “pronti impiego” o “per l’impiego” nell’ambito dell’ufficio stesso, sebbene non ancora utilizzati, come tali assegnati e materialmente detenuti dalle singole articolazioni amministrative o singoli uffici degli enti, in persona di un agente responsabile, qualificabile quale consegnatario per mero debito di vigilanza. Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell’unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all’esigenza di “funzionamento” ma a quella di “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e dunque soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.
Sezione giurisdizionale regione della Calabria - Sentenza n. 32/2024