Sull'abuso non sanabile la compatibilità paesaggistica non rileva
Il Consiglio di Stato ricorda che il parere della soprintendenza e la regolarità edilizio-urbanistica attengono a due sfere di interesse diverse
È ininfluente e anzi irrilevante la compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio irregolare non condonabile. Lo ha ricordato recentemente il Consiglio di Stato occupandosi di una controversia sorta nel comune di Positano, in Campania, dove la proprietaria di un edificio storico si è vista respingere una Scia in sanatoria per alcuni interventi edilizi (consistenti nella creazione di nuovi volumi). L'intervento è stato considerato irregolare e non sanabile dall'ente locale, che ne ha ordinato la demolizione. Peraltro l'intero territorio del comune sulla Costiera amalfitana è soggetto a vincolo di tutela paesaggistica fin dal 1954.
Nel ricorso al Tar Campania la proprietaria ha sostenuto, tra le altre cose, che il Comune, nonostante avesse individuato una non conformità urbanistico-edilizia, avrebbe comunque dovuto attivare il subprocedimento per il rilascio del provvedimento da parte della Soprintendenza. Alla bocciatura del Tar (Salerno) è seguito il rigetto dell'appello da parte del Consiglio di Stato. In riferimento al caso specifico i giudici della Settima Sezione di Palazzo Spada - nella pronuncia n.4580/2023 pubblicata l'8 maggio scorso - hanno chiarito che «l'eventuale e non dimostrata compatibilità paesaggistica dell'intervento non potrebbe in nessun caso superare la mancanza di conformità edilizia e urbanistica dello stesso», in quanto «una volta constatata la non sanabilità dei manufatti sotto il profilo edilizio ed urbanistico, il parere della soprintendenza, quand'anche favorevole, sarebbe stato irrilevante e comunque insufficiente, atteso che la disciplina edilizia/urbanistica e quella paesaggistica presidiano interessi diversi, fra loro convergenti ma non alternativi».