Urbanistica

Superbonus, beneficio non pregiudicato se cambiano impresa e Cilas

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

di Alessandro Borgoglio

La domanda del lettore: In un minicondominio, con due proprietari, il 4 novembre 2022 l'assemblea ha deliberato l'incarico per l'esecuzione di lavori superbonus al 110% a un'impresa. Il contratto firmato è stato inviato all'impresa anche via pec (posta elettronica certificata). Prima del 25 novembre 2022 è stata presentata la Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata-superbonus) al Comune. Ora l'impresa incaricata ha rinunciato. Si chiede se è possibile sostituirla con un'altra impresa senza pregiudicare la fruizione del superbonus al 110 per cento.

La risposta dell'esperto: La risposta è positiva. Infatti, con l'approvazione della legge 38/2023, di conversione del Dl 11/2023, all'articolo 2-bis, è stato stabilito che «le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla Cila (nel quale viene indicata la sostituzione dell'impresa esecutrice dei lavori, ndr) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante».

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