Superbonus e general contractor, come opera l'inversione per il 110% in subappalto
La domanda del lettore e la risposta dell'esperto
La domanda: un general contractor deve affidare a un'impresa edile la totalità dei lavori di ristrutturazione di un condominio, rientranti nella normativa del superbonus del 110 per cento. Le prestazioni rese dall'impresa, che funge in tale veste da subappaltatrice, devono essere fatturate con l'applicazione del reverse charge? Qualora non dovesse trovare applicazione l'inversione contabile, quale aliquota Iva dev'essere applicata? (G.G.Frosinone)
La risposta dell'esperto: Trattandosi di prestazioni affidate da un general contractor (appaltatore) in subappalto a un'impresa edile e di interventi di manutenzione straordinaria abilitati da una Cilas (Comunicazione inizio lavori asseverata–superbonus), si rende applicabile il reverse charge (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; articolo 1, commi 28–36, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; articolo 17, comma 6, lettera a, del Dpr 633/1972; circolari 24/E/2020 e 30/E/2020).
Per l'applicazione del reverse charge, in tal caso occorrono tre condizioni:
– l'operazione deve interessare almeno tre soggetti, vale a dire il committente, l'appaltatore e almeno un subappaltatore;
– deve trattarsi di un contratto di appalto (subappalto) o di un contratto d'opera (a eccezione delle forniture con posa in opera);
– appaltatore e subappaltatori devono effettuare una prestazione rientrante nella sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco (settore costruzioni).
L'aliquota Iva applicabile è del 10% tra appaltatore e committente finale, ma è quella ordinaria del 22% tra subappaltatore e appaltatore (in tal caso, l'appaltatore in reverse charge liquida la fattura con Iva al 22 per cento).