Superbonus: sconto in fattura, sì alla retrocessione dall'impresa al cliente
Per la Dre Lombardia il fornitore che ha concesso lo sconto può riportare il credito al committente per il quale ha effettuato i lavori di ristrutturazione
Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può effettuare la prima cessione del credito nei confronti di qualunque soggetto, incluso il cliente al quale era stato concesso lo sconto. A chiarirlo è la Direzione regionale della Lombardia in risposta a un'istanza di interpello (n. 904-1760/2022) presentata da un imprenditore esercente l'attività di imbianchino, che aveva concesso ai clienti lo sconto in fattura per lavori di tinteggiatura rientranti nel bonus facciate. L'interpellante ha specificato che i clienti che avevano effettuato gli interventi avevano trasmesso all'agenzia delle Entrate la comunicazione dell'esercizio dell'opzione e che l'istante stesso aveva accettato la cessione del credito sull'apposita piattaforma telematica. In seguito però, anche a causa delle limitazioni normative di volta in volta introdotte per le cessioni successive alla prima, le banche e gli altri intermediari finanziari interpellati dall'imprenditore hanno evidenziato di non aver più capienza per l'accettazione. Da qui è nata l'esigenza di retrocedere il credito al cliente che aveva esercitato l'opzione.
Così, viene ora chiesto all'Agenzia se, per il fornitore che ha concesso lo sconto, sia possibile effettuare la prima cessione del credito, anziché ad un soggetto terzo, al proprio cliente il quale, dopo averlo regolarmente accettato, ne rientrerà in possesso e lo potrà utilizzare in compensazione. La Dre Lombardia ha risposto positivamente, chiarendo che la normativa ad oggi vigente e la prassi in materia, prevedendo la possibilità di effettuare la prima cessione del credito nei confronti di qualunque soggetto, non precludono in alcun modo la cessione nei confronti del soggetto che ha beneficiato dello sconto in fattura (ossia il cliente originario).L'articolo 121 del Dl n. 34/2020 prevede che «i soggetti che sostengono» spese agevolate con i bonus casa citati nel decreto «possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione» per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo, «anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta», cedibile ad altri soggetti, «compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione», fatta salva la possibilità di due cessioni (tre con l'Aiuti quater appena approvato) solo se effettuate a banche e intermediari finanziari.
Il cessionario (il cliente dell'imprenditore) una volta acquisito il credito non potrà, allora, utilizzarlo sotto forma di detrazione in dichiarazione dei redditi ma esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue originariamente non fruite. La risposta appare quindi interessante sotto questo profilo, in quanto legittima per la prima volta l'operazione di trasformazione (indiretta) della detrazione in credito d'imposta a beneficio del cliente iniziale.Infine, la risposta ricorda che, a partire dal 26 febbraio 2022, la cessione del credito può essere effettuata quattro volte: la prima a favore di chiunque, due ulteriori cessioni a favore di determinati soggetti "qualificati" (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione) e l'eventuale quarta e ultima cessione a favore dei correntisti delle banche cessionarie diversi dai consumatori . Nel frattempo la legge di conversione al decreto Aiuti quater, appena approvata, sta per attivare una ulteriore cessione, la quinta, a favore di soggetti qualificati.