Superbonus, solo l'accollo «libera» il condomino dissenziente
La domanda del lettore e la risposta dell'esperto
La domanda: Un condominio sta per deliberare il rifacimento del tetto con sismabonus al 110 per cento. Un condòmino ritiene che il preventivo per il lavoro sia troppo elevato e teme contestazioni da parte dell'agenzia delle Entrate. Qualora questo proprietario, pur in minoranza, esprima un voto contrario in assemblea, può essere comunque chiamato a rispondere a eventuali pretese dell'agenzia delle Entrate se si avvale del bonus di spettanza?
La risposta dell'esperto: Ai fini del 110%, l'articolo 119, comma 9-bis, del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, come modificato dall'articolo 1, commi 66-77, della legge 178/2020 (di Bilancio per il 2021), prevede espressamente che le deliberazioni dell'assemblea del condominio sono valide se prese con la maggioranza dei presenti e almeno un terzo del valore dell'edificio. In sostanza, anche in presenza di condòmini dissenzienti la delibera dell'assemblea adottata con le suddette percentuali obbliga tutti i condòmini al sostenimento delle spese e all'eventuale responsabilità per irregolarità di qualsiasi tipo nell'esecuzione dell'intervento, con il rischio di comminatoria di decadenza ed eventuali sanzioni. Con le stesse percentuali può anche essere approvata la delibera avente per oggetto l'imputazione a uno o più condòmini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato. In presenza di tali condizioni, la spesa può essere accollata anche solo ad alcuni condòmini che fruiscono dell'intero beneficio. Pure in tal caso l'intervento rimane comunque condominiale, e i pagamenti e le fatture devono transitare per l'amministratore. In assenza dell'accollo, tutti i condòmini sono obbligati a pagare le spese sostenute. In pratica, con un'apposita delibera (distinta da quella con cui si approvano i lavori) è possibile stabilire che siano i soli condòmini favorevoli ad accollarsi le spese e a fruire del superbonus del 110 per cento, se uno o più proprietari degli immobili presenti nell'edificio non sono d'accordo all'esecuzione dei lavori. In questa ipotesi, in caso di non corretta fruizione dell'agevolazione, ne risponderanno esclusivamente i condòmini che ne hanno fruito. Resta quindi escluso da ogni rischio chi non ha approvato i lavori e non ha partecipato all'esecuzione degli stessi.