Sviamento di somme vincolate, responsabili anche i soggetti non direttamente coinvolti
Il finanziamento concesso dalla Regione per la ristrutturazione di un immobile pubblico era stato utilizzato è per coprire spese correnti
Lo sviamento di finanziamenti vincolati verso altra finalità (copertura delle spese correnti) e il successivo mancato reintegro degli stessi, comporta la responsabilità anche dei soggetti non direttamente coinvolti, questo perché tale irregolarità non si sarebbe potuta realizzare se gli altri soggetti, interni all'ente (responsabile dell'ufficio finanziario, direttore generale) o allo stesso legati da specifici obblighi di verifica e controllo della contabilità (tesoriere, organo di revisione), avessero svolto il proprio ruolo con la diligenza loro richiesta, dati i ruoli rivestiti e se fossero stati, quanto meno, osservanti del principio del buon andamento dell'azione amministrativa. Lo stabilisce la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale d'appello nella sentenza n. 152/2022.
La questione all'esame della Corte riguardava fatti di mala gestio consistiti nello sviamento di risorse pubbliche vincolate alla realizzazione di un'opera pubblica. Il Presidente dell'ente aveva proceduto con l'utilizzo di una quota di finanziamento concesso dalla Regione per la ristrutturazione di un immobile pubblico alla copertura di spese correnti, nello specifico il pagamento degli stipendi del personale.
È pur vero che l'articolo 195 del Tuel, primo comma, consente la possibilità per gli enti locali di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.
Tuttavia, deve sottolinearsi, che l'operazione, secondo il comma 2 dell' articolo, presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, che viene deliberata in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivata dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.
Inoltre, la norma dispone che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti. Con la conseguenza che, oltre alla necessità di una specifica deliberazione da parte della giunta comunale o del consiglio di amministrazione, come nel caso di specie, si sarebbe, comunque, dovuto provvedere a un rapido reintegro delle somme utilizzate così come richiesto dalla norma, attività che nello specifico non si era verificata.
Tuttavia, per il Collegio giudicante non può non rilevare che, per la regolarità di tali operazioni è necessario il contributo del servizio finanziario, del tesoriere, che non dovrebbe accettare gli ordinativi di incasso, nel caso in cui i vincoli di destinazione non risultano regolarmente apposti e degli stessi revisori dei conti nell'ambito delle ordinarie verifiche di cassa dovendo accertare le modalità di gestione delle entrate aventi specifica destinazione e della concordanza fra contabilità dell'ente e contabilità del tesoriere in relazione a tali poste.
Risulta, perciò, evidente che lo sviamento dei finanziamenti vincolati ad altra finalità (copertura delle spese correnti) e il successivo mancato reintegro degli stessi non si sarebbero potuti realizzare se anche altri soggetti, interni all'ente (responsabile dell'ufficio finanziario, direttore generale) o ad esso legati da specifici obblighi di verifica e controllo della contabilità (tesoriere, organo di revisione), avessero svolto il proprio ruolo con la diligenza ad essi richiesta, stante i ruoli rivestiti e se fossero stati, quanto meno, osservanti del principio del buon andamento dell'azione amministrativa.