Personale

Trasferimento per incompatibilità ambientale anche senza procedimento disciplinare

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di Pietro Alessio Palumbo

La misura del trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere di sanzione disciplinare bensì ha lo scopo di tutelare il buon funzionamento dell'ufficio. Questo trasferimento è giustificabile in presenza di una situazione lesiva del prestigio o del corretto funzionamento dell'amministrazione riferibile alla presenza del dipendente in quel determinato ambiente. Il funzionario è quindi suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione ad altra sede. L'istituto è espressione di una potestà ampiamente discrezionale del datore di lavoro, sottoponibile al sindacato del giudice solo sotto il profilo della logicità, della completezza della motivazione e del travisamento dei suoi legittimi presupposti.
È quindi legittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale del funzionario nel caso in cui la pubblica amministrazione, con adeguata motivazione, evidenzi la sussistenza di un nesso di correlazione tra la situazione indotta dal comportamento del dipendente e la sua permanenza nella attuale sede di lavoro. Con l'ordinanza n. 27345/2019, la sezione lavoro della Cassazione ha chiarito che il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere di disposizione punitiva, anzi può dirsi che non è affatto legato a una «colpa» dell'impiegato pubblico, bensì ha lo scopo di preservare la reputazione e il giusto andamento della complessa macchina amministrativa pubblica.

La vicenda
Il tribunale di primo grado aveva accolto il ricorso di un pubblico funzionario contro un Ministero proprio datore di lavoro. In particolare il giudice aveva dichiarato illegittimo il trasferimento del funzionario ad altra sede in quanto a suo parere di natura disciplinare non ravvisando ragioni organizzative diverse da quelle che avevano determinato l'avvio di un procedimento disciplinare. Ciò peraltro era reso evidente dalla vicinanza cronologica tra il trasferimento e l'avvio di un procedimento disciplinare.
Di diverso avviso era stata invece la Corte di secondo grado secondo cui il primo giudice aveva operato una evidente confusione tra i presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento disciplinare, su tutti l'accertamento della inadempienza e della responsabilità, e quelli che giustificano l'assegnazione del dipendente ad altra sede di servizio. Il funzionario ha presentato ricorso in Cassazione.

La decisione
La Cassazione ha chiarito che il trasferimento per incompatibilità ambientale trova la sua ragione nello «stato disfunzionale» dell'unità produttiva dell'amministrazione e va ricondotto a esigenze tecniche, organizzative e produttive, piuttosto che a ragioni punitive o disciplinari. Ne discende che la legittimità del provvedimento di trasferimento prescinde dalla colpa, in senso lato, dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale ovvero procedimentale prevista per le sanzioni disciplinari.
A ben vedere il trasferimento è subordinato a una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva per il buon andamento dell'ufficio pubblico, l'ulteriore permanenza dell'impiegato nella sua sede. La sussistenza di una situazione di incompatibilità tra il lavoratore e i suoi colleghi o collaboratori diretti, che importi tensioni personali o anche meri contrasti nell'ambiente di lavoro comportanti comunque disorganizzazione e disfunzione, realizza un'oggettiva esigenza di modifica del luogo di lavoro con conseguente e legittima possibilità di trasferimento del lavoratore, benché sulla base di comprovate, motivate ragioni tecniche e produttive.
La situazione di incompatibilità deve riguardare situazioni oggettive o situazioni soggettive che vanno valutate secondo un criterio concreto e indipendentemente dalla responsabilità o dalla violazione di doveri d'ufficio da parte del lavoratore, ancorché si badi, sia egli la causa o concausa della rilevata disfunzione o anomalia.

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 27345/2019

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