Il CommentoPersonale

Un esempio di norma inutile? l’elenco degli esuberi

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di Stefano Pozzoli

Se c’è una norma unanimemente considerata un tempo dannosa e oggi inutile, e quindi diffusamente ignorata nonostante sia ancora in vigore, è l’articolo 25 del Testo unico sulle partecipate, disposizione «transitoria» in materia di personale.

Eppure ne è stata perfino ampliata la portata a consorzi e alle aziende speciali.

La norma prevede che si faccia una verifica degli esuberi di personale entro il 30 settembre e, ove ne siano individuati, che se ne trasmetta l’elenco alla Regione in cui la società ha sede legale, secondo le modalità previste dal Dm Lavoro del 9 novembre 2017.

In sede di prima applicazione tutto ciò creò non pochi problemi, per il divieto di fare assunzioni al di fuori di questi elenchi. Il risultato fu in concreto rappresentato da poche centinaia di trasferimenti a fronte di nessuna stabilizzazione di dipendenti a tempo determinato, che furono le vere vittime sacrificali di questa novità legislativa, visto che i loro contratti non potevano essere trasformati in assunzioni a tempo indeterminato, in vigenza del divieto di assunzione al di fuori degli elenchi.

Oggi, per fortuna, la norma è di fatto innocua, dal momento che le società sono libere di assumere secondo le ordinarie procedure previste dal Tusp stesso (articolo 19) e quindi non sono più costrette ad attingere agli elenchi. Resta però un imbarazzante adempimento, privo di sanzioni ma foriero di tensioni aziendali nel caso si voglia rispettarlo.

Viene da chiedersi perché mai l’intervento sia stato prorogato e ampliato dal Dl 162/2019.

Con l’articolo 1, commi 10-novies e 10-decies, è stato statuito non solo di estenderne l’applicazione al triennio 2020-2022 ma anche di ampliarla a consorzi e aziende già in liquidazione alla data di entrata in vigore del Dl 162.

Oggi, dunque, le Regioni hanno l’obbligo di formare e gestire l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti per 12 mesi, così da agevolare i processi di mobilità in ambito regionale presso altre società controllate da enti della medesima regione.

Al 30 settembre successivo, e quindi, per l’ultima volta salvo ulteriori proroghe, nel 2023, gli elenchi dovranno essere trasmessi all’Anpal, a cui viene passato il testimone.

Ci si può interrogare su quale sia il senso di prolungare gli effetti di una disposizione del genere, che in sostanza offre solo il beneficio di superare, in modo farraginoso e con un meccanismo estremamente complesso, i vincoli previsti per il reclutamento dallo stesso Tusp (articolo 19), per chi è già stato a suo tempo assunto in una società o azienda pubblica e che oggi si trova nella necessità di essere ricollocato in altra società a controllo degli enti del suo territorio.

Forse, piuttosto che inventarsi strane alchimie, sarebbe più efficace riflettere sul concetto di reclutamento, circoscrivendolo alle sole nuove assunzioni, così da arrivare a una semplificazione del quadro complessivo delle assunzioni di personale nelle società a controllo pubblico, senza limitarsi a interventi su casi marginali.

Affrontare la questione per le sole eccedenze si riassume nel cercare di risolvere il problema degli ex dipendenti di aziende in liquidazione ma non arrivare al cuore della questione.

Sarebbe necessario, al contrario, fare chiarezza su come favorire tutte le riorganizzazioni ed aggregazioni di società, arrivando una volta per tutte a una regolazione ben definita ed equilibrata.