Unioni, aumento delle dotazioni organiche con gli spazi assunzionali dei Comuni
La maggiore spesa di personale sarà posta in deroga al tetto di spesa di personale
Le Unioni di Comuni possono assumere nei limiti del turn-over loro direttamente applicabile, ma anche aumentare la propria dotazione organica beneficiando degli spazi assunzionali ceduti dai Comuni aderenti che siano "virtuosi". In questo caso, la maggiore spesa di personale sarà posta in deroga al tetto di spesa di personale secondo il comma 562 della legge 296/2006.
Giunge una nuova pronuncia della Corte dei conti sull'importante tema della cedibilità della capacità assunzionale alle Unioni da parte dei Comuni associati, secondo la disposizione dell'articolo 32, comma 5, del Dlgs 267/2000. Questa volta a essere interpellata è la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, che offre le sue conclusioni nella deliberazione n. 87/2022.
La richiesta del Comune, intenzionato a cedere parte della propria capacità assunzionale alla forma associata, verte sulle modalità di computo della spesa di personale ai fini della determinazione dei propri spazi assunzionali in base in base all'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020. Chiede il Comune se sia corretto, per conteggiare il rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti, utile a individuare la propria "soglia" di virtuosità, assommare secondo la regola del "ribaltamento" ai dati contabili propri la quota parte di quelli afferenti all'Unione.
Ripercorsa la normativa e la giurisprudenza della Sezione delle Autonomie sul tema, con particolare riferimento alle deliberazioni nn. 20/2018 e 4/2021, la Sezione piemontese rammenta innanzitutto che a seconda della tipologia di Unione - obbligatoria, per Comuni sotto i 5000 abitanti, oppure facoltativa - la spesa di personale viene determinata secondo il principio, rispettivamente, del "cumulo" o del "ribaltamento". Nel primo caso componendo in un solo aggregato, unitariamente soggetto ai vincoli giuscontabili, la spesa dei diversi enti; nel secondo, operando una somma della spesa di personale sostenuta dalla forma associata, suddivisa pro quota, con quella detenuta dagli associati. Sul tema della necessaria aggregazione dei due valori di spesa di personale (dell'Unione e dei Comuni), lo si ricorderà, era già intervenuta anche la Sezione Lombardia, con la deliberazione n. 44/2022 (Nt+ Enti locali & edilizia del 1° aprile).
La Sezione Piemonte ricorda poi che l'Unione, di per sé, resta esclusa dall'applicazione delle regole del Decreto Crescita, dovendo tuttora attenersi alla sostituzione dei dipendenti cessati nel limite del turnover del 100 per cento imposto dal comma 229 della legge 2018/2015. Aggiunge, però, che resta vigente nell'ordinamento la norma del Tuel richiamata sopra, che consente ai Comuni associati a una Unione di cederle la propria capacità assunzionale. Il raccordo di quel fondamentale principio con l'innovazione operata dal legislatore nelle norme assunzionali dei Comuni comporta che quanto sopra sia riferibile ai Comuni "virtuosi", che dispongano cioè di maggiori spazi assunzionali, in effetti cedibili, così che, concludono i magistrati piemontesi, «da un simile quadro sistematico deriva in definitiva la possibilità per l'Unione di assumere direttamente utilizzando sia spazi assunzionali propri, applicando la consueta regola del turnover al 100% ex art.1 comma 229 della legge n. 208/2015, sia spazi ulteriori ceduti dai Comuni virtuosi aumentando concretamente la propria dotazione organica».
Ecco che, coerentemente con quanto aveva avuto modo di chiarire anche la Sezione Veneto, con la deliberazione n. 5/2022 (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 16 febbraio), in quest'ultimo caso la capacità assunzionale transiterà dal Comune all'Unione operando in deroga al rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006. Una conferma importante, quindi, della fattibilità del trasferimento alle Unioni degli spazi assunzionali detenuti dai Comuni virtuosi. Uno strumento indispensabile perché le forme associate, altrimenti impossibilitate a farlo, possano legittimamente accrescere la propria dotazione di personale.