Variazioni di bilancio entro fine mese, ultimi aggiustamenti ai preventivi 2021/23
Scadono infatti il 30 novembre i termini per deliberare variazioni al documento contabile in corso di gestione
Ultimi aggiustamenti al bilancio di previsione 2021/23. Scadono infatti il 30 novembre i termini per deliberare variazioni al documento contabile in corso di gestione e per utilizzare le quote dell'avanzo di amministrazione libero e destinato provenienti dall'esercizio immediatamente precedente.
In assenza di specifiche deroghe, disciplinate ai commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 175 del Tuel, le variazioni sono di competenza dell'organo consiliare, al quale è demandata la possibilità di istituire o modificare le entrate al livello dei titoli e delle tipologie e le spese declinate in missioni, programmi e titoli. Sono invece di competenza dell'organo esecutivo le variazioni al bilancio che si configurino prive di discrezionalità amministrativa, in quanto attuative di decisioni consiliari previamente assunte. Entro il mese di novembre la giunta può infatti approvare variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e quelle conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente. Con il regolamento di contabilità occorre disciplinare le modalità di comunicazione al consiglio delle variazioni effettuate dalla giunta.
La giunta può inoltre adottare, in caso di urgenza opportunamente motivata, le variazioni di bilancio di competenza consiliare, che devono però essere ratificate, a pena di decadenza, da parte del consiglio stesso entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata ratifica, totale o parziale, del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, il consiglio è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. L'atto di giunta, che non costituisce deroga al regime ordinario, è valido a condizione che rispetti tutti i requisiti di legittimità, tra i quali, la copertura finanziaria ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ed è efficace per un periodo massimo di sessanta giorni che comunque non può eccedere il 31 dicembre. Sulle proposte di deliberazioni consiliari di variazioni di bilancio deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, da rendere nel rispetto dei termini previsti dal regolamento di contabilità. Anche nel caso di variazioni di urgenza adottate dalla giunta il parere dei controllori va acquisito sull'atto predisposto per il consiglio, salvo diversa disposizione regolamentare.